Decreto Sicurezza ottobre 2026: stretta su piazze e minori, ma il nodo delle garanzie resta aperto

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“Mi piace l’odore dei decreti legge al mattino» avrebbe forse detto il colonnello Bill Kilgore, interpretato da Robert Duvall nel film Apocalypse Now.

Il nuovo decreto sicurezza riaccende il dibattito sul ricorso alla decretazione d’urgenza. Al centro delle critiche non vi è soltanto il contenuto delle misure, ma la scelta di rendere immediatamente efficaci disposizioni delicate, alcune già all’esame delle Camere, anticipando gli esiti del confronto parlamentare. Il tema assume particolare delicatezza nella parte in cui gli interventi riguardano minorenni autori di reato: alla tutela della sicurezza si affianca infatti l’esigenza di considerare la loro condizione e le prospettive di recupero. Si ripropone così una questione di equilibrio costituzionale: fino a che punto l’esigenza di rispondere ai fatti di cronaca può giustificare l’impiego di uno strumento straordinario per introdurre riforme strutturali della disciplina penale?

Sul piano dei contenuti, la risposta agli scontri di piazza passa anzitutto attraverso il nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, riferito a gruppi di almeno cinque persone che, utilizzando o lanciando oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, determinino un concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Il decreto prevede inoltre aggravamenti di pena per danneggiamenti, devastazioni e saccheggi, amplia l’arresto in flagranza differita, anche ai minorenni, ed estende l’accompagnamento e il trattenimento preventivo fino a dodici ore alle operazioni di polizia in luoghi ad alta affluenza. Completano l’intervento nuovi divieti di radunarsi con persone determinate in luoghi specifici, una presunzione di imputabilità per i minori dai quattordici anni e l’invio di altri cinquecento militari a Milano fino al 31 dicembre 2026.

Il continuo ricorso a nuovi pacchetti sicurezza viene letto, da più parti, non come prova di efficacia, ma come sostituzione di una politica organica con una successione di risposte emergenziali.

Ma, prima di affrontare il tema dell’opportunità o meno di ricorrere alla decretazione d’urgenza, vediamo cosa prevede il nuovo intervento legislativo

Il Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2026 ha approvato un decreto-legge recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile».

L’obbiettivo è chiaro: prevenire violenze di gruppo e disordini nelle manifestazioni, estendere strumenti di polizia preventiva e irrigidire la risposta alla devianza minorile. Il punto di equilibrio costituzionale è tuttavia delicato. La tutela della sicurezza pubblica non può trasformarsi in un arretramento delle garanzie che presidiano la libertà personale, la libertà di riunione e la specialità della giustizia minorile.

Il decreto interviene anche sull’organizzazione giudiziaria, introducendo una procedura accelerata per l’applicazione di magistrati quando eventi incidenti sull’ordine pubblico comportino o possano comportare numerosi arresti in flagranza.

Le misure annunciate: nuovo reato e interventi sul codice di procedura penale.

Il decreto prevede l’introduzione del delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Secondo il comunicato, risponderebbe del reato chi, durante una manifestazione, partecipi a un gruppo di almeno cinque persone operante in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizzi o lanci oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, e cagioni danni alle cose, creando un concreto pericolo per l’incolumità personale. Per promotori, organizzatori e istigatori, anche mediante strumenti telematici, sono previste pene più severe.

Lo schema colloca la nuova fattispecie nell’art. 420-bis c.p., con pena da due a cinque anni di reclusione e multa da 10.000 a 20.000 euro per la condotta base; per organizzazione, promozione o istigazione, la cornice prospettata sale da quattro a dodici anni. È inoltre prevista un’aggravante, per devastazione e saccheggio, quando il fatto sia commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e riguardi beni esistenti in luogo di vendita o di deposito, nonché un aumento di pena per attentati a impianti di pubblica utilità commessi durante manifestazioni; nonché l’estensione dell’arresto in flagranza differita a tali delitti. La fattispecie prevede inoltre circostanze aggravanti, tra l’altro, per il travisamento o per modalità elusive dell’identificazione e per le azioni dirette contro infrastrutture energetiche, di trasporto, di telecomunicazione, servizi pubblici o beni pubblici o esposti alla pubblica fede; le lesioni personali rilevano secondo quanto stabilito dalla disposizione.

Non viene colpita la mera partecipazione a un corteo. Restano necessari una condotta materiale di “uso o lancio”, un concreto pericolo per le persone e il cagionare danni alle cose. Proprio qui si concentrerà però il futuro vaglio interpretativo: espressioni quali “gruppo organizzato anche occasionalmente” dovranno essere applicate senza dilatare la responsabilità individuale del singolo manifestante.

Minorenni: dalla verifica individuale alla presunzione di imputabilità.

La modifica più sensibile riguarda i minori tra quattordici e diciotto anni. L’art. 98 del Codice penale oggi subordina l’imputabilità alla capacità di intendere e di volere al momento del fatto, mantenendo la diminuzione di pena per il minorenne imputabile. Nella costruzione tradizionale, tale capacità richiede un accertamento concreto, individualizzato e riferito anche alla natura del fatto; non opera una presunzione né di maturità né di immaturità.

Il nuovo decreto intenderebbe invece presumere la capacità fino a prova contraria per chi abbia compiuto quattordici anni. Parallelamente, secondo lo schema esaminato, l’art. 9 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 sarebbe modificato: l’imputabilità non costituirebbe più una finalità necessaria dell’indagine sulla personalità e pubblico ministero e giudice potrebbero acquisire gli elementi pertinenti solo in via eventuale.

La preoccupazione dell’avvocatura penalista è comprensibile: il rischio è che il baricentro si sposti dall’accertamento positivo della maturità al peso, gravante di fatto sulla difesa, di dimostrare l’immaturità. La Corte costituzionale ha qualificato la giurisdizione minorile come costituzionalmente vincolata, proprio perché fondata su specializzazione, valutazione della personalità e finalità educativa. Anche il processo minorile vigente tutela il diritto del minore a una valutazione individuale e stabilisce che la privazione della libertà debba essere limitata al tempo più breve possibile e adottata solo se le alternative sono inadeguate. Per gli imputati che abbiano compiuto sedici anni, la modifica dell’art. 19, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 attenua inoltre il vincolo di considerare la non interruzione dei processi educativi in atto nell’applicazione delle misure cautelari. Gli artt. 420-bis e 635.1 c.p. sono inoltre inclusi tra le fattispecie rilevanti ai fini della custodia cautelare minorile ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 448/1988.

Il decreto introduce inoltre una sanzione amministrativa per l’esercente la responsabilità genitoriale quando il minore, anche non imputabile, partecipi ai reati indicati, e disciplina l’ordinanza-ingiunzione prefettizia per il risarcimento dei danni ai beni pubblici, con opposizione davanti al giudice civile.

Fermo preventivo e divieto di aggregazione

Il decreto amplia l’accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia fino a dodici ore, il cosiddetto fermo preventivo, alle operazioni svolte nei luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone. La misura potrebbe riguardare anche minorenni, qualora sussista un fondato motivo, basato su elementi concreti, per ritenere imminenti condotte di pericolo. Si aggiunge il potere del questore di vietare, sino a un anno, il raduno con persone determinate in luoghi individuati, applicabile anche agli ultraquattordicenni già destinatari di misure di prevenzione o condannati per determinati delitti.

Il parametro costituzionale decisivo è l’art. 13 Cost.: ogni restrizione della libertà personale richiede un atto motivato dell’autorità giudiziaria, salvo i casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente previsti dalla legge, con obbligo di tempestiva convalida. Di conseguenza, la compatibilità della misura non dipenderà soltanto dal limite massimo di dodici ore, ma dalla precisione dei presupposti, dalla reale eccezionalità dell’intervento e dall’effettività del controllo giudiziario.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato che, quando una misura preventiva incide su diritti fondamentali, legalità e garanzia giurisdizionale devono essere sostanziali: un controllo solo eventuale, attivabile dall’interessato dopo l’adozione dell’atto amministrativo, non basta a sostituire la riserva di giurisdizione. Il problema si fa ancora più acuto nei confronti dei minori, per i quali il sistema richiede specialità, individualizzazione e centralità dell’esigenza educativa.

Il ricorso al decreto-legge: urgenza o anticipazione del Parlamento?

L’Unione delle Camere penali italiane contesta soprattutto il metodo: le disposizioni su imputabilità, trattenimento preventivo e divieto di radunarsi sarebbero state già contenute in disegni di legge all’esame delle Camere, tra cui il disegno di legge C. 3080 sull’imputabilità e l’A.S. n. 1990 sulle misure preventive. La critica non riguarda quindi soltanto la severità delle norme, ma la scelta di sottrarre al confronto parlamentare riforme strutturali che incidono sulla libertà personale e sul diritto penale minorile.

L’art. 77 Cost. consente al Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge esclusivamente in casi straordinari di necessità e urgenza; essi devono essere presentati il giorno stesso alle Camere e decadono retroattivamente se non convertiti entro sessanta giorni. La Corte costituzionale ammette il controllo sull’evidente carenza dei presupposti e precisa che la conversione non sana un vizio originario del decreto-legge.

Ciò non significa che la scelta sia già incostituzionale. Il sindacato della Corte resta limitato ai casi di evidente mancanza dell’urgenza o di manifesta arbitrarietà; inoltre, un decreto può contenere misure eterogenee se tutte riconducibili a una finalità urgente unitaria. Ma l’esistenza di riforme già incardinate in Parlamento rende necessario un onere argomentativo particolarmente rigoroso: il Governo dovrà spiegare perché gli episodi di violenza renderebbero indifferibile, non solo il contrasto immediato ai disordini, ma anche una revisione generale dei presupposti dell’imputabilità minorile.

Nessuna illegittimità già scritta, molti punti da verificare

Il decreto mira a colpire condotte violente che non appartengono all’esercizio pacifico del diritto di riunione. L’art. 17 Cost. tutela infatti la riunione pacifica e senz’armi, mentre l’art. 21 protegge la manifestazione del pensiero. La repressione di aggressioni, devastazioni e saccheggi è quindi pienamente compatibile con il quadro costituzionale.

Diverso è affermare che tutte le misure annunciate siano già immuni da dubbi. I profili più esposti riguardano la presunzione di imputabilità degli adolescenti, la concreta disciplina dell’arresto differito e del trattenimento preventivo, la determinatezza della nuova fattispecie di violenza organizzata, la proporzionalità delle pene e l’adeguatezza del ricorso alla decretazione d’urgenza.

Fonti normative e giurisprudenziali