Il DDL sull’antisemitismo, approvato dal Senato il 4 marzo scorso e ora all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera va incontro ad un’esigenza reale e condivisibile: contrastare un inquietante rigurgito di antisemitismo emerso in particolare dopo il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023. Sono in molti ad aver attribuito questo rigurgito alla palese sproporzione ritorsione israeliana che negli ultimi tre anni è purtroppo andata ben oltre il legittimo diritto all’autodifesa sancito dall’art. 51 della Carta dell’ONU e dalla successiva giurisprudenza internazionale.
In ogni caso, a prescindere dalle cause profonde della ripresa di questo ignobile fenomeno, il problema della legge non è l’obiettivo dichiarato, ma lo strumento scelto per perseguirlo. Il testo recepisce integralmente la definizione operativa elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) nel 2016, trasformando in norma di legge dello Stato un documento che i suoi stessi estensori avevano concepito come non vincolante e, soprattutto, sconsigliato per un uso giudiziario o disciplinare. Qualora venisse confermato in questa forma, l’Italia diventerebbe, assieme alla Romania, il primo Paese europeo a dare valore di legge piena all’intera definizione dell’IHRA — un passo che nessun altro Paese Unione ha finora voluto intraprendere.
La definizione dell’IHRA, in sé, è enormemente – e pericolosamente -generica: “L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può esprimersi come odio verso di loro“. Dove si è mai visto in un provvedimento legislativo l’espressione “…è una certa percezione…” per descrivere atti o dichiarazioni soggetti a sanzioni penali?
Il vero problema politico, tuttavia, risiede negli undici esempi esplicativi che la accompagnano di cui ben sette riguardano esplicitamente lo Stato di Israele: Paragonare la politica israeliana al nazismo, contestare il diritto di Israele a esistere come Stato ebraico, ritenere gli ebrei collettivamente responsabili delle azioni del governo israeliano, etc.; tutti esempi che, presi alla lettera e fuori contesto, rischiano di far scivolare nella categoria “antisemitismo” qualunque critica al sionismo che – al pari del comunismo, socialismo, liberalismo, fascismo, nazismo, etc. – è un’ideologia politica, e, in quanto tale, legittimamente criticabile.
In particolare, antisemitismo ed antisionismo finiscono con l’essere equiparati.
In un simile contesto, iniziative politiche di critica nei confronti delle più recenti politiche israeliane, corredate da azioni e iniziative comunque pacifiche come boicottaggi, disinvestimenti e sanzioni (il noto movimento BDS), o persino i rapporti di organizzazioni volte alla tutela dei diritti umani come Amnesty International e Human Rights Watch, e, financo le accuse di apartheid e di violazione della Convenzione sul genocidio nei confronti della popolazione palestinese, verrebbero tutte sommariamente – come già da tempo viene fatto disinvoltamente dal Governo Netanyahu – bollate come manifestazioni antisemite.
Non è un timore astratto, è già accaduto purtroppo; nel Regno Unito per esempio diverse università hanno adottato la definizione dell’IHRA sotto pressione politica, con minacce di tagli ai finanziamenti per chi non si allineava, e in più occasioni questa definizione è stata invocata per cancellare eventi, sospendere accademici o bloccare mozioni universitarie critiche verso le politiche israeliane. In altre parole, una limitazione della libertà di espressione e di protesta.
Il caso italiano
Il caso italiano si configura come particolarmente problematico poiché il DDL non si limita a un richiamo simbolico ma estende la definizione dell’IHRA alla formazione delle forze di polizia, delle forze armate, del personale prefettizio, della magistratura, delle associazioni sportive, chiamate a monitorare e reprimere il fenomeno e la pone a fondamento delle attività di controllo del linguaggio online. Si finirebbe con il costruire una sorta di strumento “pedagogico” per plasmare la vita pubblica e istituzionale del Paese ed il relativo dibattito politico, piuttosto che un parametro per sanzioni, controlli di sicurezza o attività di polizia nei confronti degli inaccettabili fenomeni di antisemitismo.
Amnesty International ha addirittura segnalato il rischio che il dissenso espresso nelle manifestazioni contro le politiche del governo israeliano possa essere addirittura gestito come una minaccia alla sicurezza nazionale, una linea che, peraltro, sta prendendo piede diffusamente in diverse democrazie occidentali dove la politica nel senso nobile del termine sta diventando essenzialmente politica securitaria.
E’ proprio per rispondere a queste pericolose ambiguità che nel 2021 oltre duecento tra i più autorevoli studiosi di antisemitismo a livello mondiale hanno elaborato la Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA), pensata esplicitamente come alternativa più precisa alla definizione dell’IHRA.
La Dichiarazione di Gerusalemme
La JDA definisce l’antisemitismo in modo più netto — “discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei” — e accompagna questa definizione con linee guida che tracciano un confine più chiaro tra odio antiebraico e dibattito politico legittimo su sionismo, Israele e Palestina.
Essa chiarisce inoltre che paragoni storici con altri contesti, per quanto sovente possano risultare controversi, non sono di per sé antisemiti.
Inoltre, non ci dovrebbe essere alcuna discussione sulla circostanza che confrontarsi sul futuro assetto statuale di Israele e della Palestina non equivale automaticamente a negare diritti collettivi agli ebrei; altrimenti chiunque dovesse pronunciarsi a favore della posizione internazionale consolidata – sancita peraltro da diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU – circa la soluzione del contenzioso israelo-palestinese, ovvero quella dei due Stati, rischierebbe di essere tacciato di antisemitismo. Purtroppo, sempre più frequentemente sta accadendo anche questo.
Nella stessa logica, anche il sostegno al movimento BDS rientra pienamente nel perimetro del dibattito e delle iniziative politiche legittime.
Del resto, da decenni le democrazie occidentali si distinguono in politiche sanzionatorie di boicottaggio e disinvestimento nei confronti un significativo numero di Paesi per le politiche da questi ultimi perseguite in materia di rispetto dei diritti umani e altro. Non si comprende quindi il motivo per cui per Israele dovrebbe essere fatta un’eccezione.
A scanso di equivoci, il carattere democratico dello Stato ebraico non può essere invocato – come accade spessissimo nel dibattitto politico occidentale – come un’attenuante per giustificarne la perdurante impunità per l’uso illegale della violenza quando invece si tratta di una seria aggravante.
Generalmente, ma anche questo oggigiorno non è più così scontato, le democrazie non si macchiano di crimini di guerra o contro l’umanità efferati come quelli che hanno purtroppo caratterizzato il Governo Netanyahu negli ultimi tre anni sia a Gaza sia in Libano.
La Definizione IHRA
Sciaguratamente, in sede di discussione al Senato, un tentativo di sostituire la definizione IHRA con quella di Gerusalemme è stato respinto dalla maggioranza di governo.
È stata, a dir poco, una scelta miope. Un provvedimento nato per proteggere una minoranza dovrebbe fondarsi sulla definizione più operativa e meno esposta a strumentalizzazioni, non su quella più controversa e più difficile da applicare senza ambiguità; a meno che il vero scopo perseguito sia un altro e qui, come di consueto, a pensar male si fa peccato ma certe volte ci si azzecca.
La definizione dell’antisemitismo ad opera dell’IHRA è geopoliticamente connotata, e per questo motivo non è idonea ad un contrasto, repressione e punizione serie del fenomeno. Essa alimenta la percezione che la lotta all’antisemitismo venga piegata a fini di tutela politica di uno Stato estero, che da troppi anni beneficia di un’impunità assoluta rispetto alle numerose violazioni del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario di cui si è reso responsabile.
È appena il caso di evidenziare, in conclusione, che la definizione dell’IHRA è stata adottata solo da 47 paesi, ovvero nemmeno un quarto dei 195 Stati membri e 2 osservatori (Palestina e Santa Sede) delle Nazioni Unite che costituiscono la comunità internazionale.
Si tratta di omissioni e numeri che perlomeno dovrebbero far riflettere.
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