Dopo 19 mesi di genocidio a Gaza l’UE cerca di rispondere alle istanze delle piazze ricolme di attivisti e di persone che chiedono a Bruxelles di avere coraggio politico e di attuare il diritto internazionale senza doppi pesi e doppi standard.
Se è giusto condannare l’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina per violazione dell’uso della forza ai sensi dell’articolo 2 della Carta ONU e legittimare la difesa ucraina in risposta ad una violazione del diritto internazionale da parte di Mosca, tanto più bisogna essere decisi contro Tel Aviv che sta violando due dei cardini dell’ordinamento sovranazionale post-seconda guerra mondiale: il divieto del crimine di Genocidio sui gazawi e l’impossibilità di attuare l’autodeterminazione del popolo palestinese nella sua interezza.
Uno dei modi con cui l’UE può attuare una politica di distaccamento e di pressione sul Governo di Netanyahu è attraverso una sospensione dell’accordo di cooperazione tra UE e Israele (da vedere qui).
In cosa consiste un “accordo di cooperazione” secondo il diritto comunitario?
Gli accordi che l’UE propone con Stati terzi hanno come fondamento giuridico due trattati: il Trattato sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il primo è il faro valoriale, per cui ogni atto proposto dal’UE deve rispettare i principi fondamentali posti in essere in quel testo giuridico. Il secondo pone le basi delle procedure, il come e le modalità con cui vengono adottati determinati atti.
Ai sensi dell’articolo 216 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea):
1. L’Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell’Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.
2. Gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri.
L’UE può adottare una serie di accordi con Paesi terzi o organizzazioni internazionali, in particolare due tipologie: accordi economici ed accordi di cooperazione.
I primi sono disciplinati dall’articolo 207 TFUE, per cui l’UE ha potere di fare accordi su materie economiche (dalle tariffe agli scambi di merci e servizi). I secondi, che tra cui rientra l’Accordo di cooperazione tra Bruxelles e Tel Aviv, sono disciplinati da due articoli.
Il 217 TFUE espone il perché avvengono gli accordi di cooperazione:
L’Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un’associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Il 218 TFUE invece ne disciplina la lunghissima procedura di voto ed attuazione.
Perché l’accordo tra UE ed Israele sarà complicato da sospendere?
Come riporta Euronews, durante il Consiglio dell’Unione Europea molti ministri degli Affari esteri hanno votato a favore della sospensione dell’accordo di cooperazione con Israele per violazione dell’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea:
L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Le condotte militari israeliane su Gaza, che rientrano nella fattispecie di genocidio secondo la Convenzione sul Genocidio del 1948, sono apertamente in contrasto con i valori dell’UE e di conseguenza si dovrebbe annullare l’accordo.
Perché nonostante la maggioranza fosse a favore di ciò, l’accordo resta attivo?
Ai sensi dell’articolo 218 TFUE:
Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell’applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo.
Tutto ciò può avvenire attraverso l’approvazione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio dell’Unione Europea, ossia il voto favorevole di almeno 17 Stati su 27 di sospensione di un accordo di cooperazione. Cosa che è avvenuta in data 21 maggio, con la sessione poc’anzi citata.
La questione sta nella volontà “dell’esecutivo” europeo, la Commissione, di voler prendere una posizione incisiva sul genocidio a Gaza. Con un ritardo di 19 mesi, più di 100.000 uccisi e centinaia di migliaia di feriti, l’UE, la Commissione Europea ha la possibilità di provare a equilibrare la bussola morale delle istituzioni europee. La difficoltà consiste negli interessi economici e strategici che l’UE ha con lo Stato Israeliano, sia per il commercio bellico nel fornire armi ad Israele in una situazione di guerra perenne e anche per il know-how che Israele passa all’UE sul respingimento dei migranti ed il controllo di massa, come ha documentato Antony Lowenstein in uno dei suoi ultimi lavori “Laboratorio Palestina”.
La stessa rappresentante per la PESC (politica estera e di sicurezza comune) Kaja Kallas si è esposta dicendo come “È chiaro dalle discussioni di oggi (21 maggio 2025 ndr) che c’è una forte maggioranza a favore di una revisione dell’articolo 2 del nostro accordo di associazione con Israele”.
L’ex rappresentante per la PESC Josep Borrell è stato molto più duro di Kallas, in un’intervista alla radio spagnola Cadenaser:
Abbiamo perso enormemente credibilità nei confronti del resto del mondo a causa del diverso trattamento dell’Ucraina e della Palestina.
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