Il 7 gennaio per la prima volta la Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) si è espressa riguardo l’espulsione di una donna migrante lungo il confine greco-turco. La Grecia è stata condannata per aver espulso la donna, entrata nel Paese attraverso il fiume Evros e respinta in Turchia. Il caso ha rappresentato un precedente significativo contro la pratica diffusa dei respingimenti lungo il confine greco-turco. Si tratta di una sentenza storica, emanata da uno dei più autorevoli tribunali internazionali, che ha condannato le autorità greche per non aver considerato la richiesta di protezione internazionale presentata dalla donna. La Corte ha esaminato un “numero significativo, una varietà e una concordanza delle fonti pertinenti”, tra cui “numerosi rapporti ufficiali” di organizzazioni come il Consiglio d’Europa e il Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, oltre a molte “denunce e testimonianze” di persone migranti. Queste ultime affermano di essere state rimandate illegalmente in Turchia dopo essere entrate in Grecia, senza avere avuto la possibilità di presentare domanda d’asilo.
In questo modo è stato possibile determinare la sistematicità di questa pratica nella regione di Evros, la sola regione a cui fa riferimento l’accusa della Corte. Purtroppo, questa prassi sistematica non si limita a questa regione, ma è diffusa in tutta la rotta balcanica. La pratica è illegale dal punto di vista del diritto nazionale e internazionale.
A.R.E. v. Greece e la ricostruzione dei fatti
La sentenza riguarda il caso A.R.E. v. Greece, in cui l’acronimo corrisponde al nome di una donna turca di 32 anni che nel marzo 2019 fu condannata da un tribunale turco con l’accusa di far parte del movimento “FETÖ/PDY” del religioso turco Fethullah Gülen, considerato un’organizzazione terroristica dal governo. Gülen è stato infatti uno dei principali oppositori dell’attuale presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.
La donna, A.R.E., era per questo fuggita dal suo Paese per raggiungere la vicina Grecia, percorrendo il fiume Evros, al confine tra i due Paesi. Il 4 maggio 2019, giunta sulle sponde greche, condivise su WhatsApp la sua posizione in tempo reale con il fratello, che già si trovava in Grecia da un anno e aveva fatto richiesta di asilo. Stando al suo racconto, la polizia l’ha arrestata nel primo pomeriggio mentre attendeva un avvocato nella piazza centrale di Nea Vyssa, e quindi portata in una stazione di polizia al valico di frontiera di Neo Cheimonio.
Nelle ore in cui la tennero lì, aveva più volte chiesto di esercitare il suo diritto di presentare una domanda d’asilo, come sancito sia dalla legge greca che da quella europea. La polizia, invece, spostò lei e altri due migranti in una stazione di polizia differente, dove sequestrarono i loro averi: borse, scarpe, denaro e cellulare. Poi sono stati messi su un camion insieme ad altri migranti, per un totale di trentuno e portati sul fiume. Una volta raggiunta la sponda, tre persone incappucciate e in uniforme mimetica, probabilmente agenti di polizia, hanno portato giù i migranti e li hanno caricati su un piccolo gommone per essere rimandati in Turchia. Lì giunta, A.R.E. è stata nuovamente arrestata dalla polizia turca e detenuta nella prigione di Edirne.
Un respingimento illegale
Nel 2020, A.R.E. ha presentato ricorso alla corte d’appello della Tracia attraverso il Consiglio greco per i rifugiati, ma la sua richiesta è stata respinta per mancanza di prove sufficienti. Così la donna si è rivolta alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha invece accolto la richiesta, provando la natura dei crimini di cui è stata vittima.
La CEDU ha giudicato il racconto della donna come coerente, attendibile e corroborato da diverse prove, rilevando che il Governo greco “non fosse riuscito a confutare le prove in questione fornendo una spiegazione alternativa soddisfacente e convincente”. La Corte ha ritenuto possibile che A.R.E. fosse stata vittima di un respingimento illegale e ha riscontrato la violazione da parte del governo greco degli articoli 3 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’articolo 3 vieta trattamenti inumani e degradanti, mentre l’articolo 13 garantisce il diritto a un ricorso effettivo e un giusto processo in caso di violazione dei diritti fondamentali. Inoltre, la Corte ha sottolineato la violazione dell’articolo 5 in relazione alla detenzione illegale della donna. Il governo greco è stato condannato a risarcire A.R.E. con 20mila euro.
Questa sentenza rappresenta un grande passo avanti per i diritti dei migranti, poiché potrà essere utilizzata come precedente in cause simili. Spesso, infatti, casi simili risultano difficili da analizzare, soprattutto per la mancanza di prove. Solitamente, le persone respinte non hanno modo di documentare quanto accade loro, e tutto si riduce alla loro parola contro quella del governo.
La pratica dei respingimenti
Il caso della donna in questione rappresenta l’emblema di una prassi consolidata e testimonia il modus operandi adottato in numerosi episodi analoghi. Le autorità greche, dopo aver arrestato la donna nella città di Nea Vyssa, l’hanno trasferita in diverse stazioni di polizia, dove le sono stati confiscati alcuni effetti personali, tra cui borsa, scarpe, telefono cellulare e denaro. Queste azioni hanno un duplice obiettivo. Da un lato, impedire alle vittime di documentare le violenze e gli abusi subiti. Dall’altro, infliggere un senso di umiliazione e deumanizzazione, come denunciato nel rapporto Burned Borders, pubblicato lo scorso ottobre da No Name Kitchen e riferito alle operazioni della polizia croata.
Il rapporto contiene prove che dimostrano come la distruzione degli effetti personali, insieme alla violenza psicologica e fisica, sia parte di una prassi sistematica. Durante le indagini sono stati individuati luoghi al confine bosniaco-croato in cui giacevano resti di oggetti bruciati. La grande quantità di materiali rinvenuti è indicativa della portata del fenomeno. In entrambi i contesti, l’obiettivo è ostacolare all’esercizio del diritto di chiedere protezione internazionale, nonostante sia un diritto garantito dalla Convenzione di Ginevra e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.