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Uno dei principi fondamentali di ogni assetto democratico propriamente detto – nel senso in cui lo intendiamo in Occidente – è rappresentato, assieme a quello della separazione dei poteri di montesquiana memoria, dalla libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero: in Italia è l’art. 21 della Costituzione a stabilirlo, mentre negli Stati Uniti il quinto emendamento alla Carta fondamentale ha sancito questo diritto fondamentale sin dal lontano 1791.

Come ogni altra libertà o diritto, pure questa incontra dei limiti. A parte quelli previsti dalla legge penale – evidentemente libertà di parola e di stampa non significano libertà di ingiuriare o diffamare chicchessia – ultimamente si inseguono una serie di disposizioni e/o episodi che stanno sollevando più di una perplessità circa l’effettiva vigenza di questo diritto, visto e considerato che non esiste enunciazione di principio che abbia senso quando non ne venga garantita l’effettiva applicazione.

Sta facendo discutere la perquisizione da parte dell’FBI, avvenuta lo scorso 7 agosto nella casa newyorkese di Scott Ritter, ex funzionario dell’intelligence Usa e già ispettore delle armi per conto dell’ONU: l’accertamento è scaturito dalle indagini avviate nei suoi riguardi per “propaganda filorussa”, a causa di una serie di dichiarazioni e prese di posizione assunte dall’analista (unitamente a una collaborazione con Russia Today), seguitissimo sui social, concernenti il conflitto in Ucraina, e non solo. A Ritter viene contestato dagli inquirenti – ovviamente con accuse tutte da dimostrare – di aver violato il Foreign Agents Registration Act, legge risalente al 1938, approvata sull’onda delle tensioni internazionali per contrastare attività di propaganda filonazista sul suolo americano. Volendo tracciare un paragone con la vicenda di Julian Assange, e sperando che non si arrivi a tanto, è curioso notare che in entrambi i casi si fa ricorso a normative approvate nell’imminenze delle due guerre mondiali (nel primo caso si trattava del cosiddetto Espionage Act del 1917).

Ritter è stato attenzionato non soltanto per le sue prese di posizioni sull’Ucraina – tra l’altro, gli fu sospeso l’account X quando espresse dubbi sulle dinamiche della strage di Bucha – ma anche per il Medio Oriente, a causa delle forti critiche circa la condotta israeliana a Gaza. Per rincarare la dose, nel dare la notizia della perquisizione il New York Post ha ricordato le sue traversie giudiziarie concernenti alcuni presunti incontri sessuali con minorenni, risalenti a diversi anni fa.

Sono anni che Ritter è molto critico riguardo alle scelte di politica estera del suo Governo – nel 1998 si dimise dalle Nazioni Unite in disaccordo con le strategie portate avanti in Iraq –, ma non è tanto sul merito delle imputazioni su cui vorremmo riflettere, quanto sul principio della libertà di espressione, critica e diffusione di notizie. Se emergesse in qualche modo che le opinioni accettate sono unicamente quelle gradite alla direzione politica e/o al pensiero dominante del momento, quantomeno il sospetto di un vulnus alla libertà di espressione sarebbe legittimo. E verrebbe a quel punto da chiedersi quale differenza ci sarebbe con sistemi politici fortemente criticati per questo.

Non occorre varcare l’oceano per incontrare casi simili, visto che da diverse nazioni europee arrivano notizie di contestazioni rivolte a cittadini, o semplici residenti, per prese di posizione e/o opinioni espresse su questioni come guerra, Medio Oriente, diritti LGBT, e via dicendo. Potremmo citare il nuovo approccio britannico, con particolare riferimento alle piattaforme social, circa il contrasto all’incitamento all’odio e alla violenza, che complici i disordini di fine luglio sembra trovare nuova linfa, o il caso delle giovane cittadina tedesca condannata a pagare 600 euro di multa per via di uno slogan (“dal fiume al mare la Palestina sarà libera”), che ad avviso del giudice avrebbe incitato alla distruzione di Israele. O ancora, tutte le polemiche seguite all’incontro olimpico tra l’italiana Angela Carini e l’algerina Imane Khelif, che ha presentato denuncia per cyberbullismo.

Basterebbero questi esempi, tratti dalla cronaca recente, per comprendere come il confine tra libertà di espressione e fenomeni patologici può essere estremamente sottile, oltre che fortemente legato alla sensibilità comune presente in quel determinato contesto storico e sociale. Quel che realmente ci preoccupa, tuttavia, è una certa tendenza, invalsa con l’entrata in vigore del Digital Service Act, regolamento della UE (immediatamente e direttamente applicabile nel territorio degli stati membri), che perseguendo obiettivi assolutamente condivisibili, come la tutela del consumatore o la lotta contro la pedopornografia online, contiene disposizioni che si prestano, in nome della lotta alla “disinformazione”, a interpretazioni molto restrittive, che in prospettiva potrebbero mettere in pericolo, a parte il rischio di autocensura, la libertà di espressione. Non mancano i primi esempi, come la chiusura di profili social e/o la demonetizzazione dei contenuti, che finisce per penalizzare coloro che hanno fatto di questo il loro lavoro, e nella prospettiva di uno scenario bellico, che nessuno al momento si sente di escludere, le restrizioni potrebbero essere rafforzate.

Sia ben chiaro che nessuno contesta il fatto che fenomeni come l’incitamento all’odio e alla violenza non debbano essere tollerati e – ricorrendone i presupposti – possano essere perseguiti dalle competenti autorità. Il problema si presenta nel momento in cui di certe disposizioni si faccia un uso politico, volto a perseguire unicamente coloro che si discostano dalla linea ufficiale e comunemente accettata. A quel punto, verrebbe da chiedersi se non si stia attraversando una linea rossa molto pericolosa.

Non dimentichiamo che molte delle disposizioni che abbiamo citato – come il Foreign Agents Registration Act o l’Espionage Act – furono varate in prossimità della guerra: un precedente che potrebbe, e dovrebbe, far riflettere, assieme alla considerazione che trattare i cittadini come consumatori (in questo caso di notizie e informazioni) da tutelare potrebbe far pensare che chi decide certe misure non abbia una grande considerazione dell’intelligenza e della capacità di discernimento dei popoli.

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