Quando la giustizia diventa geopolitica: il Titolo 18 e il caso Venezuela

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Le prime ore della notte a Caracas sono state segnate da un’escalation che ha immediatamente fatto il giro delle redazioni internazionali. Al di là della ricostruzione dei fatti – ancora oggetto di versioni contrastanti – l’episodio si inserisce in una dinamica più ampia e strutturale: il confronto tra gli Stati Uniti e il Venezuela non si combatte più soltanto sul piano diplomatico, economico o militare ma si estende con forza crescente al terreno giuridico.

Il nuovo fronte giuridico della crisi internazionale

È su questo sfondo che torna centrale il Titolo 18 dello United States Code, il codice penale federale americano. Un insieme di norme nate per disciplinare i reati interni alla federazione, ma che negli ultimi decenni sono state progressivamente trasformate in uno strumento di proiezione di potere globale. Comprendere perché Washington invochi il Titolo 18 contro il Venezuela significa leggere la crisi attuale non solo come uno scontro politico, ma come un caso emblematico di ridefinizione dei confini tra diritto interno e diritto internazionale.

Il Titolo 18 rappresenta l’ossatura del sistema penale federale. È qui che il Congresso degli Stati Uniti ha raccolto le fattispecie considerate più gravi per l’ordine pubblico federale: dalla cospirazione criminale (18 U.S.C. § 371) al riciclaggio di denaro (18 U.S.C. §§ 1956–1957), dal RICO Act (18 U.S.C. §§ 1961–1968) ai reati legati al terrorismo internazionale (18 U.S.C. § 2332b). La caratteristica comune di queste norme è la loro flessibilità: consentono di colpire non solo l’atto finale, ma l’intera rete di relazioni, flussi finanziari e accordi che lo rendono possibile.

Nel caso venezuelano, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha costruito un impianto accusatorio che intreccia il Titolo 18 con la legislazione federale sul narcotraffico, collocata principalmente nel Titolo 21. Il passaggio giuridico decisivo è la qualificazione del traffico di droga come parte di una più ampia cospirazione criminale diretta contro gli Stati Uniti. In questo modo, condotte che si sarebbero svolte all’estero vengono ricondotte alla giurisdizione federale americana sulla base del cosiddetto protective principle: quando un’azione minaccia la sicurezza nazionale, Washington ritiene legittimo perseguirla penalmente anche oltre i propri confini.

È su queste basi che sono state formalizzate incriminazioni nei confronti di alti funzionari venezuelani, incluso il presidente Nicolás Maduro. Le accuse parlano di narcotraffico, associazione a delinquere e, in alcune formulazioni, di narco-terrorismo. Dal punto di vista americano, tali condotte non rientrano nell’esercizio delle funzioni sovrane di uno Stato, ma costituiscono crimini comuni perseguibili come atti individuali.

Qui si apre uno dei nodi più controversi dell’intera vicenda: l’immunità sovrana. Il diritto internazionale consuetudinario riconosce ai capi di Stato in carica un’immunità penale ratione personae davanti ai tribunali stranieri, fondata sul principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati. Questa immunità non assolve dalle responsabilità, ma sospende l’esercizio della giurisdizione finché la carica è in essere. La posizione statunitense, invece, introduce una distinzione netta: reati come il narcotraffico o il terrorismo non possono essere qualificati come acts of state e non beneficiano, quindi, di alcuna protezione sovrana.

La trasformazione del Titolo 18 in strumento globale

La svolta decisiva nell’uso extraterritoriale del Titolo 18 avviene dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. La war on terror non ha rappresentato soltanto una campagna militare globale, ma una profonda riconfigurazione dell’architettura giuridica americana. Il terrorismo internazionale viene definito come una minaccia esistenziale, tale da giustificare un’estensione senza precedenti della giurisdizione penale federale.

Attraverso il Titolo 18, gli Stati Uniti iniziano a perseguire penalmente individui e organizzazioni straniere – come Al-Qaeda e i gruppi a essa affiliati – anche in assenza di un legame territoriale diretto con gli USA. È sufficiente la dimostrazione di una cospirazione, di un supporto materiale (material support to terrorism, 18 U.S.C. § 2339A-B) o di un’intenzione ostile verso interessi americani. Il concetto di “campo di battaglia” si estende così dalle zone di guerra alle aule dei tribunali federali.

Parallelamente, la war on terror introduce una lettura funzionale delle immunità e delle garanzie tradizionali. Combattenti irregolari, sospetti terroristi e soggetti accusati di finanziare reti jihadiste vengono sottratti alle categorie classiche del diritto internazionale umanitario e trattati come criminali comuni o “nemici non statali”. Questo approccio consolida l’idea che alcune minacce globali possano essere affrontate unilateralmente, attraverso il diritto penale interno, senza passare da meccanismi multilaterali o tribunali internazionali.

Il precedente è cruciale: una volta accettata la legittimità dell’estensione extraterritoriale del Titolo 18 in nome della lotta al terrorismo, il suo impiego viene progressivamente ampliato ad altri ambiti considerati strategici, dal narcotraffico al riciclaggio fino alla criminalità transnazionale organizzata. Il linguaggio della war on terrorsicurezza, prevenzione, minaccia globale – diventa la grammatica giuridica con cui Washington giustifica nuove applicazioni del proprio diritto penale oltre confine.

Il Venezuela si inserisce in questa traiettoria. L’accusa di narco-terrorismo, in particolare, richiama direttamente la logica post-2001: non si tratta soltanto di reprimere un traffico illecito, ma di neutralizzare una presunta minaccia sistemica agli Stati Uniti. In questo schema, il Titolo 18 non è più uno strumento eccezionale, ma una componente strutturale della proiezione di potere americana.

Le implicazioni per l’ordine giuridico internazionale sono profonde. L’applicazione extraterritoriale del diritto penale americano contribuisce a erodere il principio di sovranità statale e a spostare l’equilibrio verso un sistema in cui la potenza egemone impone la propria giurisdizione come standard globale. Le aule dei tribunali federali americani diventano così parte integrante del teatro di confronto geopolitico, accanto alle cancellerie e ai dispositivi militari.

La Dottrina Stimson e il Titolo 18

La Dottrina Stimson fornisce una chiave di lettura cruciale per comprendere – e allo stesso tempo mettere in discussione – l’uso contemporaneo del Titolo 18 come strumento di politica estera e penale degli Stati Uniti.

Formulata nel 1932 dal segretario di Stato Henry L. Stimson, in risposta all’occupazione giapponese della Manciuria, la dottrina stabilisce un principio apparentemente semplice ma giuridicamente potente: gli Stati Uniti non riconosceranno come legittime situazioni territoriali, governi o assetti giuridici ottenuti mediante l’uso illegale della forza. È un principio di non-riconoscimento, che anticipa e ispira il divieto dell’uso della forza sancito più tardi dalla Carta delle Nazioni Unite.

Sul piano teorico, la Dottrina Stimson nasce come strumento di contenimento giuridico dell’aggressione, non come meccanismo di intervento diretto. Essa presuppone una distinzione netta tra giudizio giuridico e azione coercitiva: lo Stato che viola il diritto internazionale viene isolato diplomaticamente e delegittimato, ma non automaticamente perseguito penalmente da altri ordinamenti nazionali. In questo senso, la dottrina è profondamente legata a un’idea multilaterale dell’ordine internazionale. È qui che emerge la tensione con l’uso contemporaneo del Titolo 18. Quando Washington incrimina penalmente leader stranieri non si limita a negare legittimità politica o diplomatica a un governo ritenuto illegale o criminale. Compie un passo ulteriore: trasforma la non legittimità in imputazione penale.

Dal punto di vista americano, il collegamento con la Dottrina Stimson è esplicito ma rielaborato. Washington sostiene che, se un regime si fonda su attività criminali transnazionali – narcotraffico, terrorismo, riciclaggio – esso perde ogni pretesa di protezione sovrana. La non-legittimità non resta più confinata al piano del riconoscimento politico, ma si traduce in una piena criminalizzazione giuridica.

In definitiva, il nodo non è se la Dottrina Stimson sia ancora valida, ma chi la interpreta e con quali strumenti. E oggi, nel confronto tra Washington e Caracas, quella interpretazione passa sempre più spesso non dalle sedi multilaterali, ma dalle aule dei tribunali federali americani.