Come riporta il New York Times, dal 2023 in Sudan è in corso una guerra civile che secondo alcune stime ha causato la morte di 150.000 persone e costretto oltre 11 milioni di civili ad abbandonare le proprie case. Secondo il Governo degli Stati Uniti ciò che si sta consumando nei territori dello Stato africano è un genocidio compiuto dalle RSF o Rapid Support Forces, nella guerra fratricida tra le RSF e le SAF, le Sudanese Armed Forces. Secondo le Nazioni Unite, in Sudan si sta perpetrando la più grave crisi umanitaria globale.
Il Sudan, ai sensi della Convenzione sul Genocidio del 1948, ha chiamato in giudizio dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia gli Emirati Arabi Uniti per “complicità” nel genocidio. Questo perché secondo l’accusa, accertata da una serie di report e analisi, gli Emirati Arabi Uniti hanno aiutato da un punto di vista logistico – militare – economico le forze delle RSF in contrasto con il Governo centrale sudanese. L’ICJ, nella giornata del 5 maggio del 2025, ha dichiarato di non avere giurisdizione sul caso e di conseguenza di non poter verificare nelle sedi legali la complicità da parte di Abu Dhabi verso Khartum.
Motivazione della ICJ
Nei casi in cui l’ICJ non si è potuta esprimere, le cause principali dell’impossibilità a pronunciarsi sono state varie: dalla non accettazione dello Statuto della Corte come organo di diritto internazionale fino alle mancanze procedurale o di consuetudine affinché la Corte si potesse pronunciare su quel determinato caso. Nel caso del Sudan l’ICJ era stata chiamata come organo di diritto rispetto alla disputa Sudan contro UAE per ciò che c’è scritto nella Convenzione sul Genocidio. Nella convenzione redatta nel 1948 e entrata in vigore nel 1951, ai sensi dell’articolo 2 si definisce come genocidio:
- Uccisione di membri di un gruppo etnico – religioso – razziale – nazionale;
- Gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo;
- Imporre condizioni di vita al fine di distruggere fisicamente in toto o in parte l’esistenza del gruppo;
- Imporre misure per prevenire le nascite;
- Trasferimento forzato di bambini.
Il Sudan aveva portato a giudizio l’UAE per i punti 1-2-3-4, in particolare per la “complicità” con questi atti compiuti su suolo Sudanese non direttamente da parte degli Emirati Arabi Uniti ma attraverso un organismo – ente – milizia militare che è stata aiutata da Abu Dhabi, ovvero le RSF, condannabile quindi ai sensi dell’articolo 3 della convenzione che, oltre a giudicare l’attuazione diretta del crimine di genocidio, punisce anche l’intenzione, la complicità, l’incitamento e la cospirazione del massimo crimine del diritto internazionale.
Secondo l’articolo 9 della Convenzione, le controversie tra le Parti Contraenti relative all’interpretazione, all’applicazione o all’adempimento della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per genocidio o per uno qualsiasi degli altri atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia.
Come riporta la ICJ al paragrafo 21 e 22 della dichiarazione rispetto all’applicazione della Convenzione sul Genocidio nel caso Sudan c UAE :
Sia il Sudan che gli Emirati Arabi Uniti sono parti della Convenzione sul Genocidio: il Sudan vi ha aderito il 13 ottobre 2003 e gli Emirati Arabi Uniti l’11 novembre 2005. Gli Emirati Arabi Uniti, al momento dell’adesione alla Convenzione, hanno formulato una riserva all’Articolo IX, che recita quanto segue:
“Il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, avendo esaminato la suddetta Convenzione e approvato il suo contenuto, dichiara formalmente la propria adesione alla Convenzione e formula una riserva in merito all’Articolo 9 della stessa, riguardante la sottoposizione alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa, di controversie sorte tra le Parti Contraenti in merito all’interpretazione, all’applicazione o all’adempimento della presente Convenzione.”
22. Nessuno Stato ha sollevato obiezioni alla riserva degli Emirati Arabi Uniti, incluso il Sudan.
Una riserva a un trattato di diritto internazionale, secondo la Convenzione di Vienna sui trattati del 1969, è il metodo con cui uno Stato attua un trattato modificandone gli effetti nel suo ordinamento. La ICJ, in un parere del 1951, proprio sulla possibilità di porre riserve all’Articolo 9 della Convenzione sul Genocidio, ha ammesso come sia possibile porre qualsiasi tipo di riserve sui trattati, a patto che la riserva non sia in contrasto con una disposizione interna al trattato che vieti la possibilità di predisporre riserve, o che la riserva vada in contrasto con l’oggetto – scopo del trattato. Poiché l’UAE ha posto una riserva alla Convenzione sul Genocidio, e questa riserva non è stata ostacolata da parte del Sudan nel momento della statura in quella che sarebbe stata un’obiezione qualificata, la riserva è entrata in vigore l’11 novembre 2005.
Proprio nel paragrafo 33 della decisione, l’ICJ esprime come non può indicare le misure provvisorie richieste al fine di tutelare i diritti invocati nel ricorso presentato dal Sudan. E di conseguenza la Corte è impedita, in base al suo Statuto, da prendere posizione sul merito delle rivendicazioni presentate dal Sudan.