L’11 luglio è il giorno di ricordo del massacro avvenuto a Srebrenica nel luglio del 1995, dove vennero uccise più di 8000 persone dalla mano esecutiva del “macellaio della Bosnia” Ratko Mladic, generale dell’esercito serbo, e sotto la volontà di Slobodan Milosevic, allora presidente della Serbia (neonata della Ex Jugoslavia), e Radovan Karadzic, presidente della repubblica serba in Bosnia.
I capi militari e politici vennero condannati dal Tribunale Internazionale ad Hoc per l’ex Jugoslavia (ICTY), istituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione 827 del 1993, per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio secondo lo statuto della ICTY che riprendeneva anche la convenzione sul genocidio del 1948.
Nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 26 febbraio del 2007, emanata a seguito del ricorso della Bosnia Erzegovina contro la repubblica federale Jugoslava (Serbia e Montenegro) per possibile violazione della Convenzione sul genocidio del 1948, si legge: (riprendendo testualmente la sentenza):
(si) Ritiene che la Serbia abbia violato l’obbligo di prevenire il genocidio, ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, in relazione al genocidio avvenuto a Srebrenica nel luglio 1995.
(si) Ritiene che la Serbia abbia violato i propri obblighi ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio non avendo trasferito Ratko Mladić, incriminato per genocidio e complicità in genocidio, al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e non avendo quindi collaborato pienamente con tale Tribunale.
Oggi si torna usare la parola genocidio per ciò che avviene a Gaza, e il diritto internazionale proprio dai fatti in ex Jugoslavia ha predisposto mezzi e strumenti per contrastare il “crimine dei crimini” per la comunità internazionale.
Abbiamo raggiunto Micaela Frulli, giurista, Professoressa ordinaria di diritto internazionale presso l’Università degli studi di Firenze, e allieva di Antonio Cassese, anche lui giurista e primo presidente dell’ICTY.
Quanto il diritto internazionale ha imparato ed assimilato dalle tragedie dell’ex Jugoslavia e dalle condanne nei confronti dei leader della Serbia?
L’esperienza dei tribunali penali internazionali ad hoc, ossia quello per la ex Jugoslavia in cui si ono stati processati i responsabili del genocidio di Srebrenica e quello per il Ruanda in cui sono processati i responsabili del genocidio dei Tutsi in Ruanda hanno avuto un impatto enorme sulla giustizia penale internazionale, perché se non ci fossero stati questi tribunali difficilmente si sarebbe arrivati all’adozione dello Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale e all’inserimento in esso di crimini così dettagliati.
I crimini che sono stati inseriti nello statuto della Corte Penale Internazionale appartengono alle categorie storiche: crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio, aggressione, però nel dettaglio molte fattispecie derivano dalla giurisprudenza di questi tribunali, inclusa la giurisprudenza dell’ICTY, quindi da questo punto di vista il diritto internazionale ha fatto tesoro, almeno sulla carta, di quell’esperienza.
Se vediamo però le difficoltà che ha la Corte Penale Internazionale di operare ancora oggi e gli ostacoli che sono stati posti sul suo cammino mi verrebbe da dire non tanto che non si è imparato, ma quanto che non c’è la volontà politica da parte dei governi di tanti paesi di far funzionare questi strumenti di cui ci siamo dotati sulla scorta delle tragedie del secolo scorso.
A Srebrenica morirono circa 8000 persone; a Gaza i numeri ufficiali sono 65.000, ma secondo vari studi 150.000, se non addirittura 300.000. La convenzione sul genocidio non fa riferimento ai “numeri”, ma anche di fronte all’enormità dei numeri perché oggi è così difficile difficile ammettere che a Gaza è in corso un genocidio?
Fu difficile anche allora per la Bosnia e per il Ruanda e il motivo di fondo per cui con Gaza avviene con la stessa difficoltà credo sia sempre lo stesso. La resistenza forte a usare questo termine sta proprio nel fatto che abbiamo degli strumenti giuridici che collegano a questo crimine delle responsabilità ben precise.
Il genocidio comporta la responsabilità degli Stati ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del ‘48 e la responsabilità penale individuale di fronte alla Corte Penale Internazionale e di fronte agli ordinamenti interni perché non ci dimentichiamo che la Corte Penale internazionale ha una competenza complementare a quella degli Stati.
La maggior parte degli Stati, inclusa l’Italia, hanno una legge sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio che stabilisce un obbligo di perseguire i responsabili di questo crimine. Dal momento che noi definiamo certe condotte come atti di genocidio o che siamo posti di fronte a un rischio di genocidio, siamo costretti a fare i conti con gli strumenti che prevedono la responsabilità penale per gli individui o internazionale per gli stati e questo naturalmente è proprio quello che si vuole evitare.
In particolare per gli Stati la convenzione stabilisce chiaramente un obbligo di prevenzione, che scatta anche di fronte al “solo” rischio. Nel 2007, la Serbia non fu ritenuta colpevole del genocidio di Srebrenica perché non si ritenne abbastanza forte il collegamento fra gli organi della Repubblica Serpska e l’allora Serbia e Montenegro, ma la Corte internazionale di giustizia ritenne che la Serbia fosse responsabile di mancata prevenzione del genocidio di Srebrenica.
In quell’occasione la Corte spiegò che l’obbligo di prevenzione consiste nel fare tutto il possibile affinché il crimine di genocidio non si compia. Uno stato che ha aderito alla Convenzione deve fare ogni cosa che è in suo potere per impedire che un genocidio avvenga e maggiori sono i collegamenti di uno stato con lo stato potenzialmente autore del genocidio, più forte la responsabilità di prevenire.
In altre parole, se il genocidio lo sta per compiere il tuo alleato, è proprio lì che devi intervenire per fermarlo. È il contrario di quello che stanno facendo i nostri governi, che continano a mandare armi, che non interrompono gli accordi commerciali con Israele, cioè con lo Stato che la Corte internazionale di giustizia ha richiamato nel 2024 al rispetto della Convenzione sostenendo di trovarsi di fronte a possibili violazioni. L’Italia dunque potrebbe essere responsabile di mancata prevenzione di un genocidio per quanto avviene a Gaza e se il genocidio diventa conclamato, a quel punto potrebbe essere accusata anche di complicità.
L’esperienza giuridica nell’ex-Jugoslavia degli anni ’90 ci ha dato, la dico in maniera ovviamente impropria, la parola pulizia etnica che, come crimine, non è pienamente normata come il genocidio. Ecco quali sono le differenze tra la pulizia etnica e il genocidio? Ed il genocidio può avvenire anche con “l’assenza” di pulizia etnica?
La pulizia etnica non è una categoria giuridica, come diceva giustamente. Non è un crimine, è una formula che si usa in maniera descrittiva. L’obiettivo della pulizia etnica è rendere un’area geografica etnicamente omogenea, che vuol dire espellere tutte le persone della nazionalità o del gruppo etnico non gradito da quella porzione di territorio.
Quindi, in questo caso, espellere i palestinesi da Gaza oppure espellere i bosniaco-musulmani dalle aree considerate serbe all’epoca. A livello giuridico la pulizia etnica si può tradurre in deportazione, che è un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità, nello sfollamento forzato, nella persecuzione e in una lunga serie di crimini internazionali. Tutte queste condotte messe insieme configurano poi quella che potrebbe essere una campagna di pulizia etnica che di per sé è più un termine storico-giornalistico assai efficace.
La pulizia etnica può prendere tante forme e lo stiamo vedendo anche a Gaza. Se poi nel fare questa campagna di pulizia etnica, come è accaduto per Srebrenica o come si può dire per Gaza, c’è anche un intento di distruggere in tutto o parte un determinato gruppo, allora si configura il crimine di al genocidio, che prevede il dolo specifico, cioè l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale.
Il suo maestro Antonio Cassese è stato il primo presidente per il tribunale internazionale ad hoc per l’ex Jugoslavia istituito dalle Nazioni Unite. Oggi i giuristi o gli esperti di diritto internazionale che criticano aspramente la situazione a Gaza vengono costantemente delegittimati. Come si può continuare a dar voce al diritto?
Continuando invece a insistere sull’importanza del diritto e facendo leva sugli strumenti che abbiamo. Basta leggere la Convenzione sul Genocidio, anche solo i primi cinque articoli e già, anche senza bisogno di approfondire tanto, si ha un quadro abbastanza chiaro di cosa significa e di come si deve reprimere il crimine di genocidio. Se iniziamo a chiedere opinioni a chiunque senza neanche leggere il testo delle norme, non se ne esce. Intanto leggiamo gli strumenti che contengono le norme rilevanti e la giurisprudenza esistente, troppo spesso ho l’impressione che tanti che criticano l’utilizzo della parola non abbiano neanche preso in mano il testo della Convenzione.
Poi ci sono anche le critiche strumentali. Qui ritorna il discorso di prima, cioè il fatto di non definire certe condotte come atti di genocidio implica il fatto che è molto più difficile far valere le responsabilità.
E poi c’è l’annosa questione della impossibile comparazione con la Shoah che finisce per essere presa a pretesto per non qualificare come genocidio altre situazioni, compresa quella che si sta verificando a Gaza.
Il nostro dovere è quello di ancorare il discorso ai testi giuridici che abbiamo, alla copiosa giurisprudenza rilevante per affermare le ragioni del diritto. Non è facile al momento, basta vedere la narrazione rispetto alla legittima difesa in riferimento all’attacco sferrato da Israele all’ Iran: si tende a piegare la categoria della legittima difesa in una direzione che finisce per consentire un attacco in prima istanza e a far passare l’aggredito per l’aggressore. Si tratta però di una strada pericolosa perché un’applicazione selettiva delle regole, o doppio standard, rischia drammaticamente poi di ritorcersi contro di noi proprio a causa di una distorsione così marchiana delle categorie del diritto.