Qual è il confine tra sicurezza economica e sicurezza nazionale nei grandi scenari riguardanti investimenti e programmi di espansione delle aziende multinazionali? Il caso dell’offerta pubblica di scambio con cui Unicredit mira a scalare Banco Bpm, come abbiamo spiegato, ha riaperto il dibattito dopo che la Commissione Europea ha posto dei severi rilievi sulla scelta del governo Meloni di imporre a Piazza Gae Aulenti delle condizioni stringenti a Piazza Gae Aulenti per la conclusione dell’affare con la rivale milanese.
Cosa ha deciso il Tar del Lazio
Nel dibattito si è inserito anche il Tar del Lazio a cui Andrea Orcel, Ceo di Unicredit, aveva deciso di far ricorso contro il governo. Vincitrice netta in trasferta (la Commissione Europea ha smontato il golden power italiano), Unicredit ha sostanzialmente pareggiato in casa perché, come ha riportato Il Sole 24 Ore, il Tar del Lazio ha accolto alcune prescrizioni, ad esempio ritenendo non legittima la prescrizione di mantenere stabili per un periodo il rapporto impieghi/depositi di Bpm e Unicredit in Italia dopo l’acquisizione anche a costo di andare contro ogni dinamica di mercato su un orizzonte tutt’altro che breve, ma ha al contempo ribadito l’estensione del perimetro della sicurezza nazionale nel tessuto economico.
Per il Tar, riporta Il Sole, è ammissibile sia la decisione del governo di chiedere a Unicredit di ritirarsi in tempi certi dalla Russia sia la richiesta di non ridurre l’impegno di Anima Sgr, controllata da Bpm, su soggetti italiani in termini di esposizione sul debito pubblico. La sentenza del 12 luglio, dunque, accoglie in parte le richieste di Gae Aulenti sulla questione dell’abuso da parte dello Stato delle prescrizioni del golden power ma tutela la logica di fondo con cui il governo Meloni e il Ministero dell’Economia e delle Finanze presieduto da Giancarlo Giorgetti hanno promosso l’uso dei poteri speciali, inserendo la sicurezza economica nel più ampio perimetro della sicurezza nazionale.
I parametri di valutazione delle operazioni
Scrive il Tar nella sentenza che questo emerge, indubbiamente, “dalla normativa nazionale che introduce tra i parametri di valutazione di una operazione, anche le modalità di finanziamento, la capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell’acquirente, nonché la possibilità di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti ed il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti”.
Al contempo, questo è dettato anche “dall’evoluzione del quadro normativo europeo che, prevedendo l’estensione dei poteri speciali a settori quali ad esempio la robotica, i semiconduttori ed appunto l’infrastruttura finanziaria, impone la necessità di effettuare anche verifiche di carattere economico/finanziario per poter valutare gli impatti di una operazione sugli attivi strategici coinvolti”. Il connubio tra sicurezza e prosperità è indicato dunque come frutto di un perimetro in perenne definizione ove, secondo il Tar, lo Stato non è privato del diritto di fissare dei paletti precisi.
Sicurezza economica e sicurezza nazionale
In quest’ottica, è indubbiamente interessante sottolineare come di fatto anche la giurisprudenza acquisisca come data questa nuova cornice strategica e politica. I tribunali, un tempo tempio del primato della lex mercatoria e associati nell’epoca della globalizzazione trionfante al ruolo di garanti dell’espansione del mercato a scapito degli Stati (polemica palese ai tempi della discussione sui grandi trattati commerciali di inizio secolo), oggi interpretano il nuovo spirito del tempo. Lo scenario in Europa vede un’asimmetria a livello nazionale rispetto alle decisioni europee, che rimangono più ancorate al principio di libera concorrenza rispetto al paradigma securitario nazionale.
La grande novità del caso Unicredit-Bpm è che lo Stato è sceso in campo, di fatto, contro la seconda banca più grande del Paese sottolineando la necessità di agire per condizionare un’operazione di acquisizione totalmente interna. Dalla sentenza del Tar sorge, ad oggi, un principio chiaro: questo intervento può essere giudicato forse intempestivo, troppo ampio nell’applicazione e eccessivamente condizionante, ma non è a priori ritenuto illegittimo. La logica di mercato nei settori critici è condizionata dal principio di sicurezza economica e quest’ultima vista come una sfera cruciale della sicurezza nazionale. Questo fornisce una cornice su cui ogni futuro affare di aggregazione in Italia si dovrà, inevitabilmente, orientare.
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