Tra Ue e Italia: come funzionerà il procurement militare di ReArm Europe

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Negli ultimi mesi si è spesso letta l’espressione “ReArm Europe/Readiness 2030”, con riferimento al piano annunciato dal Presidente della Commissione UE Von der Leyen volto a supportare gli investimenti da parte degli Stati Membri nel settore difesa.

La comprensione di tale piano presuppone un inquadramento della disciplina normativa europea e nazionale posta a disciplina dell’approvvigionamento di materiali d’armamento da parte degli Stati Membri ed in particolare dell’Italia. 

A livello europeo, la fonte normativa cardine della disciplina è rappresentata dalla Direttiva 2009/81/CE sugli appalti in difesa e sicurezza, che la Commissione UE, nel Rapporto del 2016 sulla sua applicazione,  ha evidenziato aver da un lato favorito una maggiore concorrenza a livello UE, dall’altro risentito di una attuazione disomogenea da parte degli Stati membri. Pur giudicando la Direttiva idonea e non bisognosa di modifiche, la Commissione ne sollecitava un’applicazione più efficace tramite linee guida, dialogo con i governi, azioni di enforcement. Un uso più sistematico della normativa rafforzerebbe infatti il mercato unico della difesa, la competitività industriale e le economie di scala. 

Sul piano pratico, è evidente come sia ancora complesso per le Piccole e Medie Imprese (PMI), spesso ostacolate da barriere giuridiche, linguistiche e tecniche che limitano l’accesso transfrontaliero, orientarsi nel campo dei contratti pubblici nel settore difesa. Per questo la Commissione ha istituito un gruppo consultivo dedicato, che ha prodotto raccomandazioni poi riprese dal Piano d’Azione europeo per la difesa (EDAP, 2016) e dalla Comunicazione sul Fondo europeo per la difesa (EDF, 2017). Quest’ultimo, formalizzato con il Regolamento (UE) 2021/697, finanzia ricerca e sviluppo congiunti, affiancato da meccanismi come la Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e la Coordinated Annual Review on Defence (CARD). Ulteriori strumenti sono stati la Raccomandazione 2018/624 per l’accesso delle PMI, le linee guida sul procurement cooperativo (2019) e la Comunicazione del 2022 sul rafforzamento della cooperazione negli appalti. Più di recente, la European Defence Industrial Strategy (EDIS, 2024) e il nuovo European Defence Industry Programme (EDIP, 2025–27) destinano risorse dedicate per aumentare il procurement collaborativo, con obiettivi vincolanti (40% entro il 2030). Parallelamente, l’UE ha varato il Fondo SAFE da 150 miliardi di euro in prestiti comuni per sostenere grandi programmi di armamento e la produzione industriale. Queste misure mostrano come, a partire dalla Direttiva 2009/81, si sia sviluppato un quadro sempre più articolato che combina norme sugli appalti, strumenti finanziari e strategie industriali, con l’obiettivo di ridurre la frammentazione del mercato, rafforzare le catene di fornitura e sostenere l’autonomia strategica europea. 

Nell’ordinamento giuridico italiano il riferimento cardine è il Decreto Legislativo n. 208/2011, che recepisce la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. Tale decreto introduce procedure particolari per l’acquisizione di armi, munizioni, materiali bellici, nonché di lavori e servizi connessi. Prevede l’uso della procedura negoziata con bando, la possibilità di richiedere garanzie sul segreto e sulla sicurezza di approvvigionamento, e regole su subappalto e ricerca e sviluppo. L’obiettivo è garantire trasparenza e concorrenza pur nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza nazionale.

Accanto a ciò opera il Codice dei Contratti Pubblici (oggi disciplinato dal D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016), il quale si applica in via generale anche al settore difesa, salvo le deroghe introdotte dal D.Lgs. 208/2011 e dalle clausole di sicurezza previste dall’art. 346 TFUE. In particolare, restano applicabili i principi generali in materia di pubblicità, proporzionalità, scelta dell’aggiudicatario e rimedi giurisdizionali.

Un ulteriore fondamento giuridico è dato dal Codice Civile, che disciplina i contratti in generale (artt. 1321 ss.), le obbligazioni, le garanzie e le responsabilità contrattuali. Queste norme costituiscono il tessuto di base su cui si innestano le regole speciali degli appalti di difesa, soprattutto per quanto riguarda la validità e l’esecuzione dei contratti.

Altri riferimenti includono la Legge n. 244/2012 (riforma dello strumento militare), che incide sugli investimenti e sulla pianificazione, e la normativa sul controllo delle esportazioni di materiali di armamento (L. 185/1990), rilevante per la gestione dei contratti che implicano trasferimenti transnazionali.

Sul piano della programmazione strategica, assume rilievo fondamentale il Documento Programmatico Pluriennale (DPP) 2022–2024 del Ministero della Difesa, che definisce linee strategiche, fabbisogni e priorità di investimento in sistemi d’arma, infrastrutture e ricerca tecnologica. Il DPP, trasmesso annualmente al Parlamento, costituisce lo strumento di indirizzo della spesa e orienta le procedure di procurement, rafforzando la coerenza con le politiche UE (EDF, PESCO) e NATO.

In sintesi, il quadro italiano del procurement in difesa combina norme speciali (D.Lgs. 208/2011), principi generali di contrattualistica pubblica e civile, e strumenti di pianificazione come il DPP, in un equilibrio tra apertura del mercato, tutela della sicurezza nazionale e integrazione con le strategie industriali europee .

Lo stato dell’arte delle interazioni tra disciplina del procurement militare europeo e italiano mostra un progressivo avvicinamento, pur mantenendo margini di autonomia nazionale. A livello UE, la Direttiva 2009/81/CE ha introdotto principi comuni di trasparenza e concorrenza, cui l’Italia ha dato attuazione con il D.Lgs. 208/2011, integrato dal Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, la clausola di sicurezza dell’art. 346 TFUE lascia agli Stati ampia discrezionalità, specie sugli appalti più sensibili. La programmazione nazionale, tramite il Documento Programmatico Pluriennale, orienta scelte e risorse, ma sempre più in coerenza con strumenti UE come l’EDF, la PESCO e le strategie industriali europee. Ne risulta un sistema ibrido: regole comuni per favorire apertura e competitività, deroghe per garantire sovranità e sicurezza. La sfida attuale è trovare un equilibrio stabile tra esigenze nazionali e obiettivi di integrazione europea, riducendo frammentazione e duplicazioni. In prospettiva, il rafforzamento delle politiche comuni UE porterà a un coordinamento crescente anche sul piano italiano.