Export e dual use militare-civile: una sfida legale e reputazionale per le imprese italiane

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La crescente domanda di capacità militari e di sicurezza, alimentata dal deterioramento del contesto geopolitico internazionale, sta spingendo numerose imprese italiane ed europee a riconvertire – in tutto o in parte – le proprie attività verso il settore della difesa. Questa transizione, tuttavia, non può essere affrontata come una semplice diversificazione industriale: l’ingresso nella filiera della difesa comporta infatti l’assoggettamento a un quadro normativo particolarmente stringente, pensato per bilanciare esigenze di sicurezza nazionale con quelle del commercio internazionale.

Con riferimento ai materiali di armamento il pilastro normativo è costituito dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185 denominata “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”

Quanto al settore dei beni dual use si applica il Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell’Unione per il controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso.

In questo contesto, le società impegnate in tale riconversione dovrebbero adottare specifici Internal Compliance Program (ICP), ossia sistemi interni formalizzati che disciplinano ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali coinvolte nei processi di approvvigionamento (procurement) e vendite (sales)/sviluppo commerciale (business development) ed esportazione. Gli ICP non operano in modo isolato, ma si integrano con gli altri presidi di compliance aziendale, come i Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 e i sistemi di gestione certificati (ad esempio ISO 9001, ISO 14001, ISO 37301), contribuendo a costruire un sistema di controllo interno coerente e multilivello.

Il fulcro degli ICP è rappresentato dall’obbligo di compliance due diligence, che si articola tradizionalmente in due dimensioni complementari. Da un lato, la due diligence oggettiva, focalizzata sul prodotto, sulla tecnologia o sul servizio esportato, volta a verificarne la classificazione giuridica, l’eventuale inclusione in elenchi di controllo e l’assoggettamento a regimi autorizzativi. Dall’altro, la due diligence soggettiva, rivolta alla controparte contrattuale, agli intermediari e all’end user finale, finalizzata a escludere collegamenti con Paesi sanzionati, soggetti designati (collocati su liste di persone, gruppi, entità soggetti a sanzioni), programmi di proliferazione o utilizzi finali non consentiti. Lo scopo ultimo di questo sistema è garantire che l’imprenditore sia sempre consapevole di che cosa sta esportando e a chi, riducendo al minimo aree di incertezza o rischio.

Import, export e transito: obblighi e divieti

Sul piano soggettivo, la verifica delle terze parti rappresenta oggi un presidio essenziale dei compliance program per le imprese operanti nei settori della difesa e dei beni a duplice uso. Tale attività non riguarda più esclusivamente i clienti (Know Your Client o KYC), ma si estende in modo strutturato anche ai fornitori (Know Your Supplier o KYS) e ai partner commerciali, rendendo centrale la conoscenza approfondita della propria supply chain. L’obiettivo è mitigare il rischio di violazioni delle sanzioni internazionali imposte da ONU, Stati Uniti e Unione europea, nonché i rischi di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i conseguenti danni reputazionali, che possono avere effetti di lungo periodo sulla continuità operativa e sull’accesso ai mercati internazionali

Nel caso dei materiali di armamento si ricorda inoltre che la L. 185/1990  impone, tra gli adempimenti minimi, l’obbligo di ottenere una specifica autorizzazione governativa per l’esportazione, l’importazione o il transito, la verifica della destinazione finale e dell’utilizzatore, il rispetto dei divieti verso Paesi in conflitto armato o responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e l’adempimento degli obblighi di tracciabilità e rendicontazione, inclusa la comunicazione alle autorità competenti. Il sistema è caratterizzato da un elevato livello di controllo pubblico, affidato in Italia a UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento), autorità nazionale competente per l’istruttoria, il rilascio e il monitoraggio delle autorizzazioni, che coordina le amministrazioni coinvolte e verifica la coerenza delle operazioni con la politica estera e di difesa italiana.

Attenzione all’utente finale

Per i beni a duplice uso, si applica invece il Reg. (UE) 2021/821, che prevede, tra i principali adempimenti, la corretta classificazione del bene rispetto alle liste UE, la valutazione dell’end use e dell’end user, l’ottenimento delle autorizzazioni di esportazione (individuali, globali o generali UE) ove richieste, nonché l’applicazione della clausola “catch-all” in presenza di rischi di proliferazione o di violazioni dei diritti umani. Anche in questo ambito, la responsabilità primaria ricade sull’esportatore, chiamato a svolgere un’attenta attività di valutazione preventiva.

In caso di non compliance, le conseguenze possono essere particolarmente rilevanti e multilivello: dalle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa di settore, alle sanzioni interdittive e pecuniarie ex d.lgs. 231/2001, fino agli effetti indiretti legati alla reputazione aziendale. In particolare, la diffusione di adverse media e segnalazioni negative può compromettere la capacità dell’impresa di superare i controlli su fonti aperte, svolti tramite tecniche di open source intelligence (OSINT) o attraverso l’utilizzo di banche dati specializzate. Tali verifiche sono ormai prassi consolidata nelle fasi di selezione e onboarding di nuovi fornitori e partner, con il rischio concreto che criticità reputazionali si traducano in esclusione da filiere strategiche o da opportunità commerciali internazionali.