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	<title>Marco Milani Archives - InsideOver</title>
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	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 14:43:03 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Marco Milani Archives - InsideOver</title>
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		<title>Ddl Antisemitismo, critiche a Israele e libertà d&#8217;espressione: facciamo il punto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Muratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media e Potere]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento italiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df.jpg 1920w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df-300x200.jpg 300w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df-1024x683.jpg 1024w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df-768x512.jpg 768w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df-1536x1024.jpg 1536w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Il DDL “S. 1004” – “Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo” è stato approvato dal Senato e trasmesso alla Camera per il seguito dell’esame. Cuore del provvedimento è l’adozione integrale della definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, comprensiva degli indicatori operativi per l’applicazione: l’antisemitismo è inteso &#8230; <a href="https://it.insideover.com/media-e-potere/ddl-antisemitismo-critiche-a-israele-e-liberta-despressione-facciamo-il-punto.html">[...]</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df.jpg 1920w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df-300x200.jpg 300w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df-1024x683.jpg 1024w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df-768x512.jpg 768w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df-1536x1024.jpg 1536w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260904164117501_5cd1d86646d360b66bfa193bd06797df-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Il DDL “S. 1004” – “Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo” è stato approvato dal Senato e trasmesso alla Camera per il seguito dell’esame.</p>



<p>Cuore del provvedimento è l’adozione integrale della definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, comprensiva degli indicatori operativi per l’applicazione: l’antisemitismo è inteso come “una percezione degli ebrei che può esprimersi come odio”, con manifestazioni contro persone, beni, istituzioni o luoghi di culto. Il DDL afferma contestualmente il ripudio di ogni forma di antisemitismo.</p>



<p>Il DDL chiarisce che le nuove misure devono rispettare la libertà di espressione e di critica politica, ponendo un limite di salvaguardia che orienta l’applicazione pratica della definizione e delle misure di contrasto.</p>



<p>È istituita una Strategia nazionale triennale contro l’antisemitismo, adottata dal Governo su proposta del Coordinatore nazionale, con un gruppo tecnico di supporto; le linee d’azione includono prevenzione, educazione alla memoria, sicurezza delle comunità ebraiche, monitoraggio dei dati (anche tramite la banca dati prevista dalla L. n.&nbsp;121/1981), contrasto dell’odio online, programmi formativi per scuole e università, aggiornamento di Forze armate, Forze dell’ordine e magistratura, e campagne informative del servizio pubblico.</p>



<p>Il quadro si innesta sulla disciplina penale già esistente: l’art. 604-bis c.p. punisce propaganda di idee fondate su superiorità/odio razziale o etnico, istigazione/commissione di atti di discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; è prevista pena aumentata se la condotta si fonda su negazione/minimizzazione grave/apologia della Shoah o di crimini internazionali. La Cassazione ha ritenuto integrata la fattispecie anche in contesti di “comunità virtuale” (es. canali Telegram) veicolanti messaggi antisemiti, escludendo la copertura dell’art. 21 Cost. per condotte di istigazione all’odio.</p>



<p>La giurisprudenza europea inquadra l’hate speech come espressione che diffonde/giustifica odio, ammettendo restrizioni proporzionate all’art. 10 CEDU per prevenire disordini e reati; ciò orienta il bilanciamento tra misure di contrasto e libertà di espressione. In chiave di enforcement, si richiama il ruolo di co-regolazione delle piattaforme delineato dal Codice di condotta UE contro l’odio online, che coniuga contrasto allo hate speech e tutela del dibattito, evitando derive censorie.</p>



<p>In sintesi, il DDL 1004 fornisce una cornice definitoria e strategica nazionale (IHRA + Strategia triennale) e rafforza il coordinamento istituzionale, con clausole-guida sul rispetto della libertà di espressione; l’impatto pratico atteso è di indirizzare l’interpretazione e l’enforcement delle norme vigenti (in primis art. 604-bis c.p.) e le politiche pubbliche su prevenzione, formazione e contrasto dell’odio online.</p>



<p>C’è il rischio di sovrapporre l’odio antiebraico alla critica politica nei confronti del governo dello Stato di Israele?</p>



<p>Il rischio teorico di sovrapporre l’odio antiebraico alla critica delle politiche del Governo israeliano è riconosciuto in dottrina, come “linea sottilissima e ambigua” tra critica politica e antisionismo di matrice antisemita. Il DDL 1004, però, inserisce una chiara clausola di tutela: le nuove misure devono rispettare la libertà di espressione e di critica politica. Operativamente, ciò orienta l’interpretazione per evitare che la mera critica statuale sia qualificata come antisemitismo.</p>



<p>Il DDL adotta integralmente la definizione operativa IHRA con i relativi “indicatori” applicative. La dottrina segnala l’utilità della IHRA proprio per aiutare i giudici a distinguere la critica legittima da espressioni antisemite mascherate. Questo ancoraggio tecnico riduce il rischio di confusione, pur richiedendo un esame concreto di contesto, obiettivo e contenuto.</p>



<p>Sul piano repressivo, resta centrale l’art. 604-bis c.p. (propaganda/istigazione per motivi razziali, etnici o religiosi): è punita la condotta quando il discorso mira a persone o gruppi in quanto ebrei, anche in ambienti online; non vi è copertura dell’art. 21 Cost. per l’istigazione all’odio. La clausola di libertà del DDL opera dunque come limite applicativo: la critica politica resta lecita; l’hate speech antisemita rientra nel perimetro sanzionatorio.</p>



<p>La giurisprudenza europea ammette restrizioni proporzionate alla libertà di espressione (art. 10 CEDU) per contrastare l’hate speech; rientrano nell’odio vietato le espressioni che diffondono, incitano o giustificano antisemitismo, con tutela prioritaria della dignità dei gruppi colpiti. Ciò supporta un bilanciamento che preserva la critica statuale, ma sanziona la retorica discriminatoria.</p>



<p>Il rischio di confusione esiste in concreto, ma è mitigato da tre filtri cumulativi — la clausola esplicita sulla critica politica nel DDL, l’uso degli indicatori IHRA per l’applicazione e i requisiti tipici dell’art. 604-bis c.p. sull’odio discriminatorio, come letti dalla giurisprudenza. Ne discende che la critica alle politiche del Governo israeliano, in quanto tale, rimane lecita, mentre ricadono nel contrasto le espressioni che colpiscono gli ebrei “in quanto ebrei” o che utilizzano stereotipi/negazionismi idonei a integrare l’odio vietato.</p>



<p>Gli esempi IHRA — in particolare quelli relativi alla critica di Israele — sono formulati in termini necessariamente ampi e valutativi: richiedono di accertare se una certa espressione applichi «doppi standard» nei confronti di Israele, oppure se il paragone tra la politica israeliana e quella nazista sia «fondato» o invece rivelatore di pregiudizio antisemita. La linea che separa le forme di legittima critica delle scelte del governo di Israele da forme di antisionismo fondamentalmente antisemita è sottilissima e ambigua (strumentalizzabile in prospettive opposte).</p>



<p><strong>Vi è il rischio di un effetto deterrente <em>(chilling effect)</em> sulla critica politica e sul giornalismo</strong>. La Corte EDU ha più volte rilevato che sanzioni o meccanismi normativi eccessivamente ampi producono un effetto inibitorio sull’esercizio della libertà di espressione, «soprattutto in ambito politico», compromettendo «il diritto di informare e quello di ricevere informazioni su questioni di interesse generale». Tale rischio è particolarmente acuto per chi critica le politiche del governo israeliano in un contesto giornalistico, accademico o parlamentare: la mera possibilità di essere accusati di antisemitismo per aver formulato paragoni storici o denunciato violazioni del diritto internazionale potrebbe indurre all’autocensura. </p>



<p>Il ddl Italiano, come già detto, ha introdotto una clausola di salvaguardia esplicita, stabilendo che le misure di contrasto devono «comunque rispettare la libertà di critica politica e di espressione». Questa clausola, riproduttiva di quella contenuta nella stessa definizione IHRA, attenua in via di principio il rischio di una repressione indiscriminata. Tuttavia, essa non risolve il problema strutturale: il confine tra critica legittima e antisionismo antisemita non è tracciato da una norma precisa, ma rimesso alla valutazione caso per caso del giudice penale, con un inevitabile margine di incertezza che alimenta l’effetto dissuasivo. L’incorporazione legislativa della definizione IHRA come «indicatore operativo» rischia di attribuire a un documento di <em>soft law</em> una forza precettiva che la sua stessa formulazione non consente.</p>



<p>Il rischio per la libertà di espressione non deriva tanto da un divieto esplicito della critica a Israele — che la definizione IHRA e il ddl escludono formalmente — quanto dall’effetto indiretto di indeterminatezza normativa: l’ampiezza degli esempi operativi, trasfusi in una norma penale, potrebbe produrre autocensura nel dibattito politico, giornalistico e accademico, in contrasto con i principi di determinatezza della fattispecie penale e con le garanzie della libertà di espressione sancite dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU.</p>



<p>A chi scrive, appare condivisibile la decisione del Consiglio Nazionale dei Giornalisti, presa a marzo 2026, di utilizzare, nel contrasto all’antisemitismo, non la definizione IHRA, ma di fare riferimento alla Dichiarazione di Gerusalemme (JDA – Jerusalem Declaration of Antisemitism).</p>



<p>La JDA definisce l’antisemitismo come “discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)”. Indica linee guida generali su stereotipi e codici comunicativi, insistendo sulla necessità di valutare sempre il contesto.&nbsp; Dedica una sezione specifica alla questione Israele/Palestina distinguendo, con esempi, ciò che, <em>prima facie</em>, è antisemitico da ciò che non lo è, includendo: sostegno ai diritti dei palestinesi; critica basata su evidenze alle istituzioni o politiche israeliane; advocacy di assetti costituzionali alternativi; BDS come forma non violenta di protesta. Richiama inoltre la protezione della libertà di espressione ex art. 19 UDHR e art. 10 CEDU: il fatto che una critica possa apparire “eccessiva o contestabile” non la rende, di per sé, antisemitica. Fin dal preambolo, la JDA esplicita l’obiettivo di chiarire i limiti tra antisemitismo e legittimo dibattito su Israele/Palestina, preservando uno “spazio aperto” al confronto.</p>



<p>Rispetto alla IHRA, la JDA rende più esplicito, con esempi “non antisemitici”, che la <strong>critica politica</strong> a Israele (anche severa, comparativa o sistemica) è lecita se ancorata a fatti e se applica gli stessi standard usati per altri Stati, riducendo il rischio di confondere opinioni politiche con <strong>pregiudizio</strong> verso gli ebrei. Questo impianto aiuta la determinatezza pratica: separa il contenuto politico dall’elemento discriminatorio, offrendo criteri applicativi distintivi.</p>



<p>Nel quadro italiano, il disegno di legge, come già sottolineato, ha valorizzato la IHRA, ma con clausole che impongono il rispetto della libertà di <strong>critica politica</strong> ed espressione. In questo contesto, un riferimento operativo alla JDA può fungere da strumento interpretativo più preciso per separare critica politica e antisemitismo.</p>



<p>In ultimo, una riflessione su possibili problemi di incostituzionalità del DDL S 1004, poiché, come ritenuto da alcuni, offrirebbe una “tutela speciale” solo alla comunità ebraica, senza analoghe garanzie per altre minoranze (ad esempio rom, migranti, musulmani) che si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. A parere di chi scrive, non si configura, in astratto, una violazione dell’art. 3 Cost., in quanto il DDL S 1004 si innesta su un sistema già generale di tutela antidiscriminatoria penale e civile, che protegge, ad esempio, anche rom, migranti e musulmani. Il DDL aggiunge una strategia settoriale per un fenomeno specifico, senza sottrarre protezioni agli altri gruppi. Il profilo critico potrebbe sorgere solo se la “tutela speciale” si traducesse in un privilegio irragionevole o in una disciplina che, per contenuto o applicazione, comprometta la pari eguaglianza delle confessioni.</p>
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		<title>Se esistesse un accordo Europol–Israele sui dati di polizia: cosa cambierebbe e perché rischierebbe di violare le regole</title>
		<link>https://it.insideover.com/societa/se-esistesse-un-accordo-europol-israele-sui-dati-di-polizia-cosa-cambierebbe-e-perche-rischierebbe-di-violare-le-regole.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Vivaldelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Unione europea (Ue)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518.jpg 1920w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518-300x200.jpg 300w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518-1024x683.jpg 1024w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518-768x512.jpg 768w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518-1536x1024.jpg 1536w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Dati biometrici, genetici, opinioni politiche, salute e localizzazione: cosa permettono davvero il<br />
diritto UE e quello italiano</p>
<p>L'articolo <a href="https://it.insideover.com/societa/se-esistesse-un-accordo-europol-israele-sui-dati-di-polizia-cosa-cambierebbe-e-perche-rischierebbe-di-violare-le-regole.html">Se esistesse un accordo Europol–Israele sui dati di polizia: cosa cambierebbe e perché rischierebbe di violare le regole</a> proviene da <a href="https://it.insideover.com">InsideOver</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518.jpg 1920w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518-300x200.jpg 300w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518-1024x683.jpg 1024w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518-768x512.jpg 768w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518-1536x1024.jpg 1536w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/09/OVERCOME_20260902102240681_249d3aa9d8914f9da1b4220607351518-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Se <a href="https://it.insideover.com/politica/la-ue-tratta-in-segreto-con-israele-lo-scambio-di-dati-sensibili-rischi-per-i-palestinesi.html" type="link" id="https://it.insideover.com/politica/la-ue-tratta-in-segreto-con-israele-lo-scambio-di-dati-sensibili-rischi-per-i-palestinesi.html">esistesse un accordo</a><strong> tra Commissione europea e Israele</strong> che consentisse lo scambio di dati personali — anche altamente sensibili — tra Europol e le autorità israeliane, la questione non riguarderebbe soltanto l’efficacia della cooperazione di polizia. Toccherebbe direttamente il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati. Lo scenario ipotetico include informazioni biometriche, genetiche, sanitarie, politiche, sulla localizzazione e sull’orientamento sessuale: dati che richiedono cautele particolarmente forti. Senza una base giuridica precisa, una dimostrazione di stretta necessità e garanzie controllabili, un’intesa di questo tipo rischierebbe di entrare in conflitto con le regole UE e italiane (art. 218 TFUE; Regolamento (UE) 2016/794; Direttiva (UE) 2016/680; Carta UE; d.lgs. 51/2018).</p>



<p>La <strong>base giuridica non è un dettaglio</strong>: Europol non può trasferire dati personali a un Paese terzo sulla base di una semplice scelta politica o di un’intesa informale. Occorre, in linea generale, una decisione di adeguatezza oppure un accordo internazionale dell’Unione concluso secondo la procedura dell’art. 218 TFUE e accompagnato da garanzie adeguate. Solo in assenza di questi presupposti possono operare eccezioni ristrette, riferite a situazioni puntuali e sottoposte a limiti rigorosi. Il Regolamento Europol colloca quindi la cooperazione esterna dentro una cornice comune dell’Unione. Un accordo bilaterale “Commissione–Stato terzo” che aggirasse tale cornice porrebbe un problema di competenze e di procedura, oltre che di protezione dei dati (art. 218 TFUE; Regolamento (UE) 2016/794).</p>



<p>Dati particolarmente sensibili: quando sono “strettamente necessari”? L’espressione “strettamente necessario” indica una soglia alta e concreta. In parole semplici, i dati più delicati possono essere usati solo quando lo stesso risultato non è realisticamente raggiungibile con dati meno invasivi e quando esiste un collegamento diretto con una precisa finalità di polizia. Non basta che l’informazione possa essere utile: deve essere indispensabile per quel caso, per quel soggetto e per quel periodo. Quantità dei dati e durata della conservazione devono restare le minime possibili. Questo criterio esclude raccolte preventive, sistematiche o generalizzate che non siano giustificate caso per caso (Direttiva (UE) 2016/680; d.lgs. 51/2018, art. 7; CGUE, 4 ottobre 2024, C-548/21).</p>



<p>“Garanzie adeguate”: quali sono le protezioni minime? Le garanzie adeguate sono protezioni legali, tecniche e organizzative che rendono il trattamento controllabile e riducono i rischi di errore, abuso o diffusione non autorizzata. Servono una base normativa specifica e una finalità definita; devono essere raccolti solo i dati necessari. Occorre inoltre distinguere le categorie di interessati, controllare accuratezza, aggiornamento e affidabilità delle informazioni e correggere i dati inesatti prima di trasmetterli. Gli accessi e gli inoltri devono essere registrati integralmente: chi ha consultato i dati, quando, perché e a chi li ha comunicati. A ciò si aggiungono controlli di accesso, livelli di visibilità, segregazione dei dati, cifratura e tempi di conservazione definiti. Quando il rischio è elevato, sono richieste valutazione d’impatto e consultazione preventiva dell’autorità di controllo (d.lgs. 51/2018, artt. 4, 21 e 24; D.P.R. 15/2018, art. 24).</p>



<p>In pratica, un sistema affidabile dovrebbe produrre log non modificabili, limitare la visibilità alle persone che ne hanno effettiva necessità e consentire di verificare o rettificare i dati prima dell’invio. Le garanzie non sono formule astratte: devono funzionare nella pratica ed essere dimostrabili.</p>



<p>I Trasferimenti verso Paesi terzi e gli inoltri successivi: il d.lgs. 51/2018 stabilisce condizioni specifiche per l’invio di dati a Paesi terzi. In generale occorrono una decisione di adeguatezza o garanzie appropriate; le deroghe sono ammesse soltanto per casi determinati e non possono diventare la regola. Il trasferimento deve essere documentato e, nei casi previsti, portato all’attenzione dell’autorità di controllo. Un ulteriore limite riguarda i dati ricevuti da un altro Stato membro: lo Stato che li ha forniti deve autorizzarne previamente il trasferimento, anche quando i dati vengano inoltrati successivamente. L’obiettivo è evitare che le tutele originarie siano aggirate passando da un’autorità all’altra (d.lgs. 51/2018, artt. 31–35).</p>



<p>La Privacy e protezione dei dati: il test di proporzionalità. Gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutelano, rispettivamente, la vita privata e la protezione dei dati personali. Per questo ogni interferenza deve essere prevista dalla legge, necessaria per uno scopo legittimo e proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Nel caso di dati molto sensibili, una previsione ampia e indifferenziata sarebbe particolarmente difficile da giustificare. Rileva anche il controllo di un’autorità indipendente, che rende verificabile il rispetto delle regole (Carta UE, artt. 7–8).</p>



<p><strong>Quando lo scambio rischierebbe di essere illecito?&nbsp;</strong></p>



<p>I profili più critici sarebbero un accordo privo della procedura prevista dall’art. 218 TFUE o di una decisione di adeguatezza; flussi ampi e indiscriminati di dati sensibili senza prova della stretta necessità; l’assenza di valutazione o consultazione nei trattamenti ad alto rischio; e trasferimenti diretti effettuati fuori dalle condizioni eccezionali previste dalla legge.&nbsp;</p>



<p>Cosa potrebbe essere possibile? La cooperazione di polizia non è esclusa in assoluto. Può essere possibile in casi singoli e specifici, se la necessità è dimostrata con rigore e tutte le garanzie sono effettivamente applicate. Il canale tra autorità competenti resta quello da privilegiare; ogni passaggio deve essere documentato e, quando richiesto, comunicato al Garante. Per i trasferimenti diretti a destinatari in Paesi terzi valgono condizioni cumulative particolarmente severe, tra cui l’inefficacia del canale ordinario, il bilanciamento con i diritti dell’interessato e l’informazione delle autorità coinvolte (d.lgs. 51/2018, art. 35).</p>



<p>La <strong>cooperazione internazionale può essere utile alle indagini</strong>, ma non può trasformarsi in un canale senza limiti per dati estremamente delicati. Un eventuale scambio tra Europol e autorità israeliane dovrebbe quindi muoversi entro binari giuridici chiari, misurati e verificabili: base legale UE corretta, necessità dimostrata caso per caso, protezioni tecniche e organizzative reali e controlli indipendenti. Senza questi elementi, il rischio di violare le norme europee e italiane sarebbe concreto.</p>



<p>La <strong>scelta è netta e non ammette compromessi</strong>: o si costruisce un framework blindato da garanzie giuridiche vincolanti, verifiche indipendenti e responsabilità chiare, o si rinuncia definitivamente a questo scambio di dati. L&#8217;Europa non può permettersi di derogare ai propri principi fondativi in nome di una cooperazione che, priva di confini precisi, rischia di tradursi in una violazione sistematica del diritto comunitario e nazionale. In gioco non c&#8217;è solo la conformità formale alle norme, ma la credibilità stessa dell&#8217;Unione come custode dei diritti fondamentali dei propri cittadini.</p>
<p>L'articolo <a href="https://it.insideover.com/societa/se-esistesse-un-accordo-europol-israele-sui-dati-di-polizia-cosa-cambierebbe-e-perche-rischierebbe-di-violare-le-regole.html">Se esistesse un accordo Europol–Israele sui dati di polizia: cosa cambierebbe e perché rischierebbe di violare le regole</a> proviene da <a href="https://it.insideover.com">InsideOver</a>.</p>
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		<title>Con l&#8217;intelligenza artificiale proliferano gli avvocati (e i medici) di sé stessi. E non è un bene&#8230;</title>
		<link>https://it.insideover.com/giudiziaria/con-lintelligenza-artificiale-proliferano-gli-avvocati-e-i-medici-di-se-stessi-e-non-e-un-bene.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Muratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 19:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giudiziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2.jpg 1920w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2-300x200.jpg 300w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2-1024x683.jpg 1024w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2-768x512.jpg 768w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2-1536x1024.jpg 1536w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>In questi giorni si parla molto di una sentenza [1] della Corte di Cassazione che ha affrontato il problema delle “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale in relazione all’attività dell’avvocato. Per la Suprema Corte indicare in un atto, da parte di un avvocato, precedenti giurisprudenziali inesistenti o “allucinati” da sistemi di IA rappresenta un indice particolarmente significativo di colpa, perchè &#8230; <a href="https://it.insideover.com/giudiziaria/con-lintelligenza-artificiale-proliferano-gli-avvocati-e-i-medici-di-se-stessi-e-non-e-un-bene.html">[...]</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2.jpg 1920w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2-300x200.jpg 300w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2-1024x683.jpg 1024w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2-768x512.jpg 768w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2-1536x1024.jpg 1536w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/07/OVERCOME_2026072221180689_45eeb03d82f8cefaf5730e8a63e5b0d2-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>In questi giorni si parla molto di una sentenza <sup>[1]</sup> della Corte di Cassazione che ha affrontato il problema delle “<strong>allucinazioni</strong>” dell’intelligenza artificiale in relazione all’attività dell’avvocato.</p>



<p>Per la Suprema Corte indicare in un atto, da parte di un avvocato<strong>, precedenti giurisprudenziali inesistenti o “allucinati” da sistemi di IA </strong>rappresenta un indice particolarmente significativo di colpa, perchè l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non vale di per sé a escludere la colpa e il professionista che redige e deposita l’atto resta tenuto a verificare le citazioni. </p>



<p>Ma non è di questo che vogliamo parlare, ma del cliente/assistito che si presenta in studio dall’avvocato con un parere o un atto da lui stesso redatto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.</p>



<p>Noi avvocati siamo abituati da anni all’assistito che, magari via Whatsapp (colpa nostra che abbiamo permesso agli assistiti di inviarci messaggi – tra cui i molesti vocali &#8211; a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi compresi…) ci informa che “ho trovato su internet una sentenza che fa al caso nostro” (magari confermata dal nipote che ha già fatto il primo esame a giurisprudenza…).</p>



<p>In alcuni studi legali circolava incorniciato in sala d’attesa qualche anno fa l’avviso <strong>“si prega di non confondere la vostra ricerca su Google con la mia laurea in giurisprudenza&#8221;.</strong></p>



<p>Ora con l’avvento dell’IA quasi rimpiangiamo quella semplice sentenza della quale venivamo edotti, con grande soddisfazione dell’assistito (e del nipote), come se noi non fossimo in grado di consultare le (costose) banche dati giuridiche e, per i più tradizionalisti, dopo aver sfogliato gli indici delle riviste giuridiche e dei commentari ai vari codici.</p>



<p>Ci indicavano una semplice sentenza, bei tempi! Ora con l’IA<strong> l’assistito arriva già con la “soluzione del caso”, </strong>con la strategia processuale impostata da lui stesso. Ma non è solo il desiderio di partecipare alla propria difesa, di sentirsi attore ed autore del proprio destino nelle aule di tribunale. Eh no! IA significa (tentare di) risparmiare anche sulla parcella.</p>



<p>Una signora viene presso il mio studio per appellare una sentenza di condanna a suo avviso totalmente infondata (ovviamente per colpa del collega che la ha assistita nel giudizio di primo grado e che “non ha fatto quell che ho detto io). Dopo aver studiato il fascicolo e sottoposto all’attenzione della signora il preventivo di parcella (accettato e sottoscritto&#8221;), inform la cliente che entro due settimane l’atto di impugnazione sarebbe stato pronto. Era un venerdì. Il fine settimana un po’ lavoro, un po’ faccio servizio in ambulanza come volontario (ma di questo parleremo dopo…) e, sopresa!, il lunedi ricevo una mail dalla mia nuova assistita che mi invia l’atto di appello, da lei redatto con l’aiuto di una app di IA (non giuridica e nemmeno di quelle a pagamento…). La sua richiesta in sintesi: “Avvocato metta l’atto sulla sua carta intestata, lo firmi, lo depositi e mi dimezzi il preventivo perchè la maggior parte del lavoro lo fatto io!”</p>



<p>Cortese risposta alla mail con rinuncia al mandato.</p>



<p>Sarà la prima di una lunga serie?&nbsp;</p>



<p>Il cliente che si presenta dall&#8217;avvocato esibendo un parere legale (o un atto) già redatto dall&#8217;intelligenza artificiale sta diventando ormai un fenomeno diffuso. Affidarsi a chatbot generalisti per questioni legali presenta enormi limiti. Spesso questi testi contengono &#8220;allucinazioni&#8221;, omettono dettagli normativi cruciali e le chat non garantiscono il segreto professionale. L&#8217;IA non può sostituire la consulenza professionale. Il parere generato dal software va considerato solo come un&#8217;ipotesi di lavoro o uno spunto. Il professionista deve verificare la veridicità di ogni affermazione.&nbsp;</p>



<p>E non dimentichiamo i pericoli per la privacy: inserire i propri dati personali o i dettagli di un contenzioso nelle versioni pubbliche delle piattaforme può comportare seri&nbsp;rischi per la riservatezza.&nbsp;</p>



<p>Ma se gli avvocati piangono, i medici non ridono.</p>



<p>Racconto il mio “caso” ad un amico medico.</p>



<p>“Di cosa ti stupisci?” mi dice. Abbiamo lo stesso problema. Anche<strong> i medici quotidianamente si confrontano con pazienti con una diagnosi già formulata da un&#8217;intelligenza artificiale</strong>. Pare sia un fenomeno in fortissima crescita che sta ridefinendo il rapporto medico-paziente. Questo comportamento rappresenta l&#8217;evoluzione della classica ricerca su Google, dando vita a quella che gli esperti chiamano cybercondria da IA o “ipocondria digitale 2.0”.</p>



<p>Dagli avvocati, ai medici, ai soccorritori. Dopo 35 anni di servizio volontario sulle ambulanze ecco che incappo nel “<strong>parente 2.0</strong>” del paziente: che ti accoglie sulla porta di casa non raccontando, come ai bei vecchi tempi andati, tutte le patologie del nonno dall’infanzia agli attuali novant’anni, ma sentenziando: “il nonno ha un ictus, ho appena verificato con l’intelligenza artificiale. I sintomi ci sono tutti”.</p>



<p>Si narra che Umberto Eco, durante una&nbsp;<em>lectio magistalis</em>&nbsp;tenuta all’Università di Torino nel giugno del 2015 abbia affermato che i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività. E allora mi chiedo quale sarà il valore aggiunto dell’IA per gli imbecilli? Sostituire un titolo di studio come il Battesimo o la Licenza di pesca in acque dolci ad anni di studi e pratica, tirocini, corsi di aggiornamento e formazione?</p>



<p>Dobbiamo arrenderci al fatto che il “Cogito, ergo sum” di Cartesio sia inevitabilmente destinato a diventare “Digito, ergo sum”?</p>



<p>Pino Aprile sosteneva che l’intelligenza, per le società umane, fosse sabbia negli ingranaggi. L’intelligenza artificiale, per le società umane, rischia di essere un macigno.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p><sup>[1]</sup> Per gli autodidatti che vogliano informare il loro avvocato: sentenza n. 23006 del 22 giugno 2026 – Corte di Cassazione &#8211; III Sezione Penale.  Un ricorso fondato su “giurisprudenza inventata” rappresenta una vera e propria “patologia dell’atto di impugnazione”, lesiva della serietà tecnico‑professionale e del corretto contraddittorio. L’affidamento acritico agli output dell’IA può comportare sanzioni processuali (art. 616 c.p.p., art. 96 c.p.c.) e profili disciplinari. Le “allucinazioni” dell’IA (citazioni di sentenze o norme inesistenti) sono giuridicamente rilevanti e l’uso dell’IA non attenua ma presuppone gli obblighi di diligenza, lealtà e probità dell’avvocato.  </p>
<p>L'articolo <a href="https://it.insideover.com/giudiziaria/con-lintelligenza-artificiale-proliferano-gli-avvocati-e-i-medici-di-se-stessi-e-non-e-un-bene.html">Con l&#8217;intelligenza artificiale proliferano gli avvocati (e i medici) di sé stessi. E non è un bene&#8230;</a> proviene da <a href="https://it.insideover.com">InsideOver</a>.</p>
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