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	<title>Lorenzo Mulazzi Archives - InsideOver</title>
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	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 05:45:00 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Lorenzo Mulazzi Archives - InsideOver</title>
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		<title>Export e dual use militare-civile: una sfida legale e reputazionale per le imprese italiane</title>
		<link>https://it.insideover.com/difesa/export-e-dual-use-militare-civile-una-sfida-legale-e-reputazionale-per-le-imprese-italiane.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Muratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 05:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Unione europea (Ue)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="752" src="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/01/dul-use.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dual use" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/01/dul-use.jpg 900w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/01/dul-use-300x251.jpg 300w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/01/dul-use-768x642.jpg 768w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/01/dul-use-600x501.jpg 600w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>Riconvertire una produzione verso il settore della Difesa vuol dire affrontare una serie di norme particolarmente stringenti. </p>
<p>L'articolo <a href="https://it.insideover.com/difesa/export-e-dual-use-militare-civile-una-sfida-legale-e-reputazionale-per-le-imprese-italiane.html">Export e dual use militare-civile: una sfida legale e reputazionale per le imprese italiane</a> proviene da <a href="https://it.insideover.com">InsideOver</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="900" height="752" src="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/01/dul-use.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dual use" decoding="async" srcset="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/01/dul-use.jpg 900w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/01/dul-use-300x251.jpg 300w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/01/dul-use-768x642.jpg 768w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2026/01/dul-use-600x501.jpg 600w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<p>La crescente domanda di capacità militari e di sicurezza, alimentata dal deterioramento del contesto geopolitico internazionale, sta spingendo numerose imprese italiane ed europee a <strong>riconvertire</strong> – in tutto o in parte – le proprie attività <a href="https://it.insideover.com/difesa/leuropa-si-riarma-i-programmi-comuni-su-cui-fare-squadra.html">verso il <strong>settore della difesa</strong>.</a> Questa transizione, tuttavia, non può essere affrontata come una semplice diversificazione industriale: l’ingresso nella filiera della difesa comporta infatti l’assoggettamento a un quadro normativo particolarmente stringente, pensato per bilanciare esigenze di sicurezza nazionale con quelle del commercio internazionale.</p>



<p>Con riferimento ai materiali di <strong>armamento</strong> il pilastro normativo è costituito dalla <strong>Legge 9 luglio 1990, n. 185</strong> denominata “<em>Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”</em></p>



<p>Quanto al settore dei <strong>beni <em>dual use</em></strong> si applica il <strong>Regolamento (UE) 2021/821</strong> del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell’Unione per il controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso.</p>



<p>In questo contesto, le società impegnate in tale riconversione dovrebbero adottare specifici <strong><em>Internal Compliance Program</em></strong> (ICP), ossia sistemi interni formalizzati che disciplinano ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali coinvolte nei processi di approvvigionamento (<em>procurement)</em> e vendite (<em>sales</em>)/sviluppo commerciale (<em>business development</em>) ed esportazione. Gli ICP non operano in modo isolato, ma si integrano con gli altri presidi di <em>compliance</em> aziendale, come i Modelli Organizzativi ex <strong>D. Lgs. 231/2001</strong> e i sistemi di gestione certificati (ad esempio ISO 9001, ISO 14001, ISO 37301), contribuendo a costruire un sistema di controllo interno coerente e multilivello.</p>



<p>Il fulcro degli ICP è rappresentato dall’obbligo di <em>compliance due diligence</em>, che si articola tradizionalmente in due dimensioni complementari. Da un lato, la <strong><em>due diligence </em></strong><strong>oggettiva</strong>, focalizzata sul prodotto, sulla tecnologia o sul servizio esportato, volta a verificarne la classificazione giuridica, l’eventuale inclusione in elenchi di controllo e l’assoggettamento a regimi autorizzativi. Dall’altro, la <strong><em>due diligence soggettiva, </em></strong>rivolta alla controparte contrattuale, agli intermediari e all’<strong><em>end user </em></strong>finale, finalizzata a escludere collegamenti con Paesi sanzionati, soggetti designati (collocati su liste di persone, gruppi, entità soggetti a sanzioni), programmi di proliferazione o utilizzi finali non consentiti. Lo scopo ultimo di questo sistema è garantire che l’imprenditore sia sempre consapevole di che cosa sta esportando e a chi, riducendo al minimo aree di incertezza o rischio.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Import, export e transito: obblighi e divieti</h2>



<p>Sul piano soggettivo, la <strong>verifica delle terze parti</strong> rappresenta oggi un presidio essenziale dei <em>compliance</em> <em>program</em> per le imprese operanti nei settori della difesa e dei beni a duplice uso. Tale attività non riguarda più esclusivamente i clienti (<em>Know Your Client o KYC</em>)<em>,</em> ma si estende in modo strutturato anche ai fornitori (<em>Know Your Supplier</em> o KYS) e ai partner commerciali, rendendo centrale la conoscenza approfondita della propria <em>supply chain.</em> L’obiettivo è <strong>mitigare il rischio di violazioni delle sanzioni internazionali</strong> imposte da ONU, Stati Uniti e Unione europea, nonché i rischi di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i conseguenti danni reputazionali, che possono avere effetti di lungo periodo sulla continuità operativa e sull’accesso ai mercati internazionali</p>



<p>Nel caso dei materiali di armamento si ricorda inoltre che la L. 185/1990 &nbsp;impone, tra gli adempimenti minimi, l’obbligo di ottenere una <strong>specifica autorizzazione governativa</strong> per l’esportazione, l’importazione o il transito, la verifica della destinazione finale e dell’utilizzatore, il rispetto dei divieti verso Paesi in conflitto armato o responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e l’adempimento degli obblighi di tracciabilità e rendicontazione, inclusa la comunicazione alle autorità competenti. Il sistema è caratterizzato da un elevato livello di controllo pubblico, affidato in Italia a <strong>UAMA</strong> (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento), autorità nazionale competente per l’istruttoria, il rilascio e il monitoraggio delle autorizzazioni, che coordina le amministrazioni coinvolte e verifica la coerenza delle operazioni con la politica estera e di difesa italiana.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Attenzione all&#8217;utente finale</h2>



<p>Per i beni a duplice uso, si applica invece il Reg. (UE) 2021/821, che prevede, tra i principali adempimenti, la corretta <strong>classificazione del bene</strong> rispetto alle liste UE, la valutazione dell’<em>end use</em> e dell’<em>end user</em>, l’ottenimento delle autorizzazioni di esportazione (individuali, globali o generali UE) ove richieste, nonché l’applicazione della clausola “<strong>catch-all</strong>” in presenza di rischi di proliferazione o di violazioni dei diritti umani. Anche in questo ambito, la responsabilità primaria ricade sull’esportatore, chiamato a svolgere un’attenta attività di valutazione preventiva.</p>



<p>In caso di <em>non compliance</em>, le conseguenze possono essere particolarmente rilevanti e multilivello: dalle sanzioni <strong>penali</strong> e <strong>amministrative</strong> previste dalla normativa di settore, alle sanzioni <strong>interdittive</strong> e <strong>pecuniarie </strong>ex d.lgs. 231/2001, fino agli effetti indiretti legati alla <strong>reputazione </strong>aziendale. In particolare, la diffusione di <em>adverse media</em> e segnalazioni negative può compromettere la capacità dell’impresa di superare i controlli su fonti aperte, svolti tramite tecniche di <strong><em>open source intelligence </em></strong>(OSINT) o attraverso l’utilizzo di <strong>banche dati</strong> specializzate. Tali verifiche sono ormai prassi consolidata nelle fasi di selezione e <em>onboarding </em>di nuovi fornitori e partner, con il rischio concreto che criticità reputazionali si traducano in esclusione da filiere strategiche o da opportunità commerciali internazionali.</p>
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		<item>
		<title>Tra Ue e Italia: come funzionerà il procurement militare di ReArm Europe</title>
		<link>https://it.insideover.com/difesa/tra-ue-e-italia-come-funzionera-il-procurement-militare-di-rearm-europe.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Muratore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 17:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Unione europea (Ue)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2025/03/OVERCOME_20250307002256521_7905afa99762245a95121fbbd0a58959.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2025/03/OVERCOME_20250307002256521_7905afa99762245a95121fbbd0a58959.jpg 1920w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2025/03/OVERCOME_20250307002256521_7905afa99762245a95121fbbd0a58959-600x400.jpg 600w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2025/03/OVERCOME_20250307002256521_7905afa99762245a95121fbbd0a58959-300x200.jpg 300w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2025/03/OVERCOME_20250307002256521_7905afa99762245a95121fbbd0a58959-1024x683.jpg 1024w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2025/03/OVERCOME_20250307002256521_7905afa99762245a95121fbbd0a58959-768x512.jpg 768w, https://media.insideover.com/wp-content/uploads/2025/03/OVERCOME_20250307002256521_7905afa99762245a95121fbbd0a58959-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>Negli ultimi mesi si è spesso letta l’espressione “ReArm Europe/Readiness 2030”, con riferimento al piano annunciato dal Presidente della Commissione UE Von der Leyen volto a supportare gli investimenti da parte degli Stati Membri nel settore difesa. La comprensione di tale piano presuppone un inquadramento della disciplina normativa europea e nazionale posta a disciplina dell’approvvigionamento &#8230; <a href="https://it.insideover.com/difesa/tra-ue-e-italia-come-funzionera-il-procurement-militare-di-rearm-europe.html">[...]</a></p>
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<p>Negli ultimi mesi si è spesso letta l’espressione <em>“ReArm Europe/Readiness 2030</em>”, con riferimento al piano annunciato dal Presidente della Commissione UE Von der Leyen volto a supportare gli investimenti da parte degli Stati Membri nel settore difesa.</p>



<p>La comprensione di tale piano presuppone un inquadramento della disciplina normativa europea e nazionale posta a disciplina dell’approvvigionamento di materiali d’armamento da parte degli Stati Membri ed in particolare dell’Italia.&nbsp;</p>



<p>A livello europeo, la fonte normativa cardine della disciplina è rappresentata dalla <strong>Direttiva 2009/81/CE</strong> sugli appalti in difesa e sicurezza, che la Commissione UE, nel Rapporto del 2016 sulla sua applicazione,&nbsp; ha evidenziato aver da un lato favorito una maggiore concorrenza a livello UE, dall’altro risentito di una attuazione disomogenea da parte degli Stati membri. Pur giudicando la Direttiva idonea e non bisognosa di modifiche, la Commissione ne sollecitava un’applicazione più efficace tramite linee guida, dialogo con i governi, azioni di enforcement. Un uso più sistematico della normativa rafforzerebbe infatti il mercato unico della difesa, la competitività industriale e le economie di scala.&nbsp;</p>



<p>Sul piano pratico, è evidente come sia ancora complesso per le Piccole e Medie Imprese (PMI), spesso ostacolate da barriere giuridiche, linguistiche e tecniche che limitano l’accesso transfrontaliero, orientarsi nel campo dei contratti pubblici nel settore difesa. Per questo la Commissione ha istituito un gruppo consultivo dedicato, che ha prodotto raccomandazioni poi riprese dal <strong>Piano d’Azione europeo per la difesa </strong>(EDAP, 2016) e dalla <strong>Comunicazione sul Fondo europeo per la difesa </strong>(EDF, 2017). Quest’ultimo, formalizzato con il Regolamento (UE) 2021/697, finanzia ricerca e sviluppo congiunti, affiancato da meccanismi come la <strong>Cooperazione Strutturata Permanente</strong> (PESCO) e la <strong>Coordinated Annual Review on Defence </strong>(CARD). Ulteriori strumenti sono stati la <strong>Raccomandazione 2018/624</strong> per l’accesso delle PMI, le linee guida sul procurement cooperativo (2019) e la Comunicazione del 2022 sul rafforzamento della cooperazione negli appalti. Più di recente, la <strong>European Defence Industrial Strategy</strong> (EDIS, 2024) e il nuovo <strong>European Defence Industry Programme</strong> (EDIP, 2025–27) destinano risorse dedicate per aumentare il procurement collaborativo, con obiettivi vincolanti (40% entro il 2030). Parallelamente, l’UE ha varato il <strong>Fondo SAFE</strong> da 150 miliardi di euro in prestiti comuni per sostenere grandi programmi di armamento e la produzione industriale. Queste misure mostrano come, a partire dalla Direttiva 2009/81, si sia sviluppato un quadro sempre più articolato che combina norme sugli appalti, strumenti finanziari e strategie industriali, con l’obiettivo di ridurre la frammentazione del mercato, rafforzare le catene di fornitura e sostenere l’autonomia strategica europea.&nbsp;</p>



<p>Nell’ordinamento giuridico italiano il riferimento cardine è il Decreto Legislativo n. 208/2011, che recepisce la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. Tale decreto introduce procedure particolari per l’acquisizione di armi, munizioni, materiali bellici, nonché di lavori e servizi connessi. Prevede l’uso della procedura negoziata con bando, la possibilità di richiedere garanzie sul segreto e sulla sicurezza di approvvigionamento, e regole su subappalto e ricerca e sviluppo. L’obiettivo è garantire trasparenza e concorrenza pur nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza nazionale.</p>



<p>Accanto a ciò opera il <strong>Codice dei Contratti Pubblici</strong> (oggi disciplinato dal D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016), il quale si applica in via generale anche al settore difesa, salvo le deroghe introdotte dal D.Lgs. 208/2011 e dalle clausole di sicurezza previste dall’art. 346 TFUE. In particolare, restano applicabili i principi generali in materia di pubblicità, proporzionalità, scelta dell’aggiudicatario e rimedi giurisdizionali.</p>



<p>Un ulteriore fondamento giuridico è dato dal <strong>Codice Civile</strong>, che disciplina i contratti in generale (artt. 1321 ss.), le obbligazioni, le garanzie e le responsabilità contrattuali. Queste norme costituiscono il tessuto di base su cui si innestano le regole speciali degli appalti di difesa, soprattutto per quanto riguarda la validità e l’esecuzione dei contratti.</p>



<p>Altri riferimenti includono la <strong>Legge n. 244/2012</strong> (riforma dello strumento militare), che incide sugli investimenti e sulla pianificazione, e la normativa sul controllo delle esportazioni di materiali di armamento <strong>(L. 185/1990</strong>), rilevante per la gestione dei contratti che implicano trasferimenti transnazionali.</p>



<p>Sul piano della programmazione strategica, assume rilievo fondamentale il <strong>Documento Programmatico Pluriennale (DPP) 2022–2024 del Ministero della Difesa</strong>, che definisce linee strategiche, fabbisogni e priorità di investimento in sistemi d’arma, infrastrutture e ricerca tecnologica. Il DPP, trasmesso annualmente al Parlamento, costituisce lo strumento di indirizzo della spesa e orienta le procedure di procurement, rafforzando la coerenza con le politiche UE (EDF, PESCO) e NATO.</p>



<p>In sintesi, il quadro italiano del procurement in difesa combina norme speciali (D.Lgs. 208/2011), principi generali di contrattualistica pubblica e civile, e strumenti di pianificazione come il DPP, in un equilibrio tra apertura del mercato, tutela della sicurezza nazionale e integrazione con le strategie industriali europee .</p>



<p>Lo stato dell’arte delle interazioni tra disciplina del procurement militare europeo e italiano mostra un progressivo avvicinamento, pur mantenendo margini di autonomia nazionale. A livello UE, la Direttiva 2009/81/CE ha introdotto principi comuni di trasparenza e concorrenza, cui l’Italia ha dato attuazione con il D.Lgs. 208/2011, integrato dal Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, la clausola di sicurezza dell’art. 346 TFUE lascia agli Stati ampia discrezionalità, specie sugli appalti più sensibili. La programmazione nazionale, tramite il Documento Programmatico Pluriennale, orienta scelte e risorse, ma sempre più in coerenza con strumenti UE come l’EDF, la PESCO e le strategie industriali europee. Ne risulta un sistema ibrido: regole comuni per favorire apertura e competitività, deroghe per garantire sovranità e sicurezza. La sfida attuale è trovare un equilibrio stabile tra esigenze nazionali e obiettivi di integrazione europea, riducendo frammentazione e duplicazioni. In prospettiva, il rafforzamento delle politiche comuni UE porterà a un coordinamento crescente anche sul piano italiano.</p>
<p>L'articolo <a href="https://it.insideover.com/difesa/tra-ue-e-italia-come-funzionera-il-procurement-militare-di-rearm-europe.html">Tra Ue e Italia: come funzionerà il procurement militare di ReArm Europe</a> proviene da <a href="https://it.insideover.com">InsideOver</a>.</p>
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