Nell’Afghanistan dei Talebani torna la schiavitù. E se questo fenomeno antico non è ancora stato – purtroppo – eradicato dalla faccia della Terra, nessun governo si è mai spinto, negli ultimi anni, al punto di far tornare la pratica della schiavitù legale ex lege. Ancora una volta, da Kabul non arrivano buone nuove, e questa volta per effetto del Codice di procedura penale per i tribunali, approvato con un decreto firmato all’inizio del 2026 dal leader supremo Hibatullah Akhundzada, la cui redazione sancisce una nuova disciplina dell’intero sistema giudiziario afghano.
Il documento, diffuso dall’organizzazione Rawadari e in Italia dall’Osservatorio Afghanistan, rappresenta un passaggio significativo della costruzione giuridica dell’Emirato islamico, proseguendo nel solco di quando iniziato nel 2021 con lo smantellamento sistematico del già fragile sistema giuridico precedente. Non si tratta, in questo caso, “solo” di eliminare libertà individuali e garanzie minime del giusto processo, ma dell’introduzione nel diritto positivo di una nozione che il diritto internazionale ha da tempo sepolto: la schiavitù.
Ghulam: lo status di schiavo

“Ghulam” è il termine in lingua pashtun per schiavo. Una parola che compare diverse volte nel nuovo testo, stabilendo quella di schiavo come una categoria giuridica a tutti gli effetti. La definizione di schiavo si inserisce in una cornice più ampia che prevede la divisione della società afghana in quattro categorie, simili per analogia a un sistema di caste.
Come cambia la società afghana
Dagli Ulama, studiosi della sharia, fino alla “classe inferiore”, l’articolo 9 disciplina la severità delle pene da scontare secondo un sistema che non prevede la valutazione in base al tipo di reato commesso, quanto più in base alla categoria di appartenenza del colpevole. Se ad esempio, individui appartenenti alla “classe media” e a quella “inferiore” commettessero il medesimo crimine, i primi incorrerebbero nel carcere, mentre i secondi anche nella punizione corporale.
L’articolo articolo 15 afferma invece che : “Nel caso di qualsiasi crimine per il quale non sia stata specificata una “hadd” (pena prescritta), si applica la ta’zir (pena discrezionale), indipendentemente dal fatto che il criminale sia libero o schiavo…”.
Per quanto ciò non si discosti particolarmente dalle consuete modalità del nuovo Emirato Talebano, dove la diretta violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge stupisce meno che altrove, è chiaro che la redazione di un Codice Penale sposta il piano delle violazioni dalla consuetudine alla norma giuridica, “regolarizzando” anche sulla carta la decisione dell’Emirato afghano di collocarsi al di fuori del perimetro normativo globale, e di rivendicarlo con decisione.
La dignità come “condizione concessa”
Se a colpire, per ovvi motivi, è la comparsa del termine schiavitù, il resto del quadro non è comunque meno gravido di problemi : il nuovo codice penale spazza via principi come la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa, il divieto di detenzione arbitraria e di tortura. Consegna di fatto ai giudici un potere quasi illimitato, dove le valutazioni religiose scavalcano gli obblighi procedurali. Si rafforza così una traiettoria precisa: l’idea di un ordine che legifera partendo dall’assunto che la dignità umana non sia un diritto innato ma piuttosto una condizione concessa.

