Sta facendo discutere la legge regionale approvata lo scorso 11 febbraio dal Consiglio regionale della Toscana sul fine vita: nel rispetto dei presupposti, iter e modalità previsti dal testo normativo, in circa cinquanta giorni dalla presentazione della domanda si potrà accedere al trattamento, col ricorso alla iniezione letale.
La legge si riallaccia alla sentenza n. 242 del 27 novembre del 2019, con la quale la Consulta, pronunciandosi sulla norma del codice penale che punisce l’istigazione e/o l’aiuto al suicidio, aveva dichiarato la “… l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) […] agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
La sentenza della Corte Costituzionale
Ricordiamo che con la stessa sentenza, la Corte costituzionale aveva riconosciuto la non punibilità – ai sensi dell’art. 580 del codice penale – di coloro che agevolano l’esecuzione di un proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi. La questione traeva origine da una nota vicenda di cronaca, poi venuta all’attenzione dei giudici su iniziativa dello stesso interessato: una condotta che il giudice delle leggi ha ritenuto non in contrasto con il diritto alla vita, stabilito dall’art. 2 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, letto in combinato disposto con la previsione dell’art. 8, che ricordiamo tutela la sfera intima, personale e familiare, dell’individuo.
In sostanza, la Corte ha stabilito che ricorrendo determinate condizioni – “una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente” – un individuo possa legittimamente decidere di porre fine alla propria vita, e soprattutto attuare tali propositi.
In un’altra, e più recente, sentenza (la numero 135 del 24 luglio 2024), la Consulta ha stabilito come sia compito del legislatore regolare la delicata materia del “fine vita”, nel giusto bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.) e quello previsto dal secondo comma della stessa disposizione, vale a dire il divieto di trattamenti obbligatori e/o lesivi della dignità della persona umana.
La questione non ha mancato di sollevare contrasti tra l’autorità civile e quella ecclesiastica, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani (art. 7 Cost.); il varo della legge ha suscitato la dura reazione della Conferenza episcopale toscana, sul presupposto dell’inviolabilità della vita, che spetterebbe solo a Dio decidere quando debba concludersi. Nonostante queste posizioni, persino alcuni esponenti del centro destra – parte politica che ha votato contro il provvedimento in Consiglio, e che ha presentato ricorso al collegio di garanzia per bloccarne la promulgazione – hanno riconosciuto come “intima e personale” la scelta di un malato terminale, quando decida di porre fine alle proprie sofferenze.
Un tema divisivo
Il tema suscita contrasti e divisioni, non solo di ordine etico e religioso. Chi scrive, legge con molta perplessità notizie come quelle riferite a decisioni di fine vita dovute a motivazioni di ordine economico o sociale, ma parliamo di contesti e presupposti molto diversi rispetto a quelli presi in esame dalla Consulta e/o dalla legge regionale toscana.
Viviamo in una società, non è un mistero per nessuno, nella quale l’evento della morte viene esorcizzato in tutti i modi – appartiene a questo filone lo stesso mito dell’eternamente giovani – ma per quanto sia indubbio che i progressi della scienza medica, delle condizioni igieniche e della tecnologia abbiano contribuito ad allungare – almeno per il cosiddetto mondo progredito – la durata e la qualità della vita, è arduo negare che la sopravvivenza possa, nella libera e insindacabile scelta individuale, incontrare dei limiti che il singolo non possa (o voglia) più sopportare. Ricordiamo che in nazioni come l’Olanda, tale diritto è riconosciuto, ricorrendo in presupposti di legge e previo consenso dei genitori, anche ai minori di anni 16, secondo una scelta sicuramente opinabile.
Vogliamo sottolineare che le riflessioni che precedono debbono intendersi riferite alle fattispecie individuate dalla Corte costituzionale, e non certo ad altre problematiche delle quali potrebbero (e dovrebbero) farsi carico la società e le istituzioni, nel rispetto di un altro fondamente precetto costituzionale (art. 3): “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
La legge toscana, del resto, non rappresenta un’assoluta novità. Il legislatore italiano, anche sull’onda emotiva suscitata dai casi di Piergiorgio Welby (vedi sentenza GUP di Roma del 2007, n. 2049) ed Eluana Englaro (Corte di Cassazione 16 ottobre 2007, n. 21748) era già intervenuto con la legge del 22 dicembre 2017, n. 219 (recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), che riconosceva il diritto della persona, capace di intendere e di volere, di rifiutare ogni forma di trattamento sanitario, ivi compreso quello necessario a mantenerla in vita (come l’alimentazione o la respirazione artificiale), oltre che del cosiddetto accanimento terapeutico; il problema che veniva in qualche modo lasciato “scoperto” era quello delle persone che, per la loro situazione contingente e oggettiva, non si trovassero nelle condizioni di attuare direttamente e personalmente la scelta estrema.
Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono la normativa approvata dalla Toscana, ma soprattutto il citato intervento censorio della Consulta, riconoscendo come il punire con la stessa severità (la pena edittale può arrivare fino a dodici anni di reclusione) chi istighi al suicidio e chi semplicemente agevoli una persona impossibilitata a portare a compimento una scelta maturata e consapevole, oltre che palesemente ingiusto, contrasti col fondamentale diritto di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Visto e considerato che il nostro ordinamento già con la legge 15 marzo 2010, n. 38 (“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”), sanciva il diritto a salvaguardare, per quanto possibile, il malato da dolore e sofferenze, sarebbe difficile negare il nesso logico (e diremmo perfino umano) che collega l’insieme delle disposizioni citate, delle quali la legge regionale toscana rappresenta un completamento, e la giusta risposta alle esortazioni più volte fatte dalla Corte costituzionale al legislatore affinché intervenisse sulla questione.
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