Paolo Gentiloni, primo ministro in pectore della Repubblica, sostiene l’alleanza con gli Usa senza condizioni, precisando che l’Italia non è un Paese neutrale, che decide di volta in volta se allearsi con la Russia o con l’Occidente.
Parrebbe strano, in effetti, pensare che negli ultimi 70 anni il canovaccio sia stato differente. In effetti, l’Italia si è adeguata alle decisioni Nato in varie occasioni, sia quando si trattava di intervenire militarmente in delle situazioni di conflitto armato, sia nelle relazioni che lo Stato Italiano ha provato a tessere autonomamente; e qui, naturalmente, si invoca il tanto bramato neoatlantismo, inaugurato nel 1957 dall’allora presidente del Consiglio Pella.
Il neoatlantismo avrebbe previsto una duplice funzione: quella di soddisfare le ambizioni nucleari dell’Italia, che non si è mai dotata di testate nucleari proprie (condizione definitivamente esclusa con il TNP entrato in vigore nel 1970), e la contemporanea rivalsa del ruolo italiano come potenza egemone nel Mar Mediterraneo, principale interlocutore dei Paesi arabi, e non solo.
Gli accordi petroliferi siglati da Mattei con l’Unione sovietica nel 1960 dovettero essere ripagati con una visita di garanzia di Fanfani negli Stati Uniti, assicurando che l’Italia non sarebbe mai passata a Est del Muro di Berlino, in costruzione in quel periodo, salvo poi costare un importante ruolo economico e politico all’Italia, in ambito economico e politico, fino a ridosso degli anni ’80.
Un altro caso eclatante è rappresentato dalla decisione di bombardare il Kosovo nel 1999, sotto il vessillo della coalizione Nato, senza alcuna vera motivazione se non quella di assecondare le volontà di Washington, in aperta violazione del diritto internazionale, con l’Italia aprifila e concessionaria delle basi aeree dalle quali partivano i raid.
L’alleanza di cui parla Gentiloni, invocando altresì il Trattato di Washington del 1949, non prevede, tuttavia, in nessuna sua parte, un accordo offensivo. Anzi, l’analisi dello statuto dell’organizzazione atlantica prevede alcune peculiari quanto palesi situazioni. Al suo articolo 1, infatti, si dice che i Paesi membri debbano “comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale possano essere implicate, in modo da non mettere in pericolo la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all’impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite“.
Dunque assolutamente non esiste alcuna vocazione bellica dello Statuto, che prevede soltanto una clausola difensiva per tutti i Paesi membri dell’Alleanza, nel caso in cui una delle parti dovesse subire un attacco esterno, così come riportato nell’Articolo 5 di suddetto statuto: “Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell’America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite…” prevedendo anche, ma non esclusivamente, l’uso della forza armata quale mezzo di risoluzione della controversia, in ossequio ad un ricorrente principio della proporzionalità della reazione all’offesa subita.
Non è dunque presente alcun obbligo, facendo fede il testo originale ed inequivocabile in lingua inglese o francese, una presa di posizione a priori degli Stati membri nel qual caso uno dei Paesi firmatari si trovasse coinvolto in un conflitto armato con uno Stato terzo, specialmente nel momento in cui l’azione intrapresa sia di carattere offensivo.
Il bombardamento attuato in Siria da parte degli Stati Uniti, di concerto con Francia e Gran Bretagna si basa su presupposti ancora da verificare circa l’effettività dei fatti che Washington porta a sostegno della propria causa. Nessuno ha tuttora provato con certezza che Assad abbia ordinato di condurre degli attacchi chimici contro la propria popolazione a Douma, pertanto l’offensiva statunitense è da considerarsi illegittima, anche perché nessuno al Palazzo di Vetro ha avallato tale intervento.
E a Gentiloni vale la pena ricordare che, anche sussistendo degli obblighi di natura politica nei confronti del maggiore alleato politico e militare dell’Italia, questi non costituiscono una condizione di obbligo per la quale l’Italia non possa decidere di slegarsi dalle operazioni militari che la Nato è intenta a condurre su suolo straniero, per di più. Perché siamo indipendenti e sovrani, fino a prova contraria, e per Costituzione (ex Art. 11) ripudiamo la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Abbonati e diventa uno di noi
Se l'articolo che hai appena letto ti è piaciuto, domandati: se non l'avessi letto qui, avrei potuto leggerlo altrove? Se pensi che valga la pena di incoraggiarci e sostenerci, fallo ora.



